Il Dlgs n. 219/2023, in vigore dal 18 gennaio 2024, rende operativa la rimodulazione dello Statuto dei diritti del contribuente, tra l’altro, in tema di contraddittorio preventivo che, sempre a partire da giovedì scorso, deve essere attivato in ogni caso, salvo alcune eccezioni.
L’articolo 6-bis dello Statuto, introdotto dal decreto legislativo in argomento, stabilisce che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria vanno preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.
Di seguito la nuova procedura.
L’Amministrazione (centrale o locale) comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di provvedimento, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni (prima del quale l’atto non può essere adottato), per consentire allo stesso contribuente eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
Se i sessanta giorni scadono successivamente al termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo, o se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il termine di decadenza per l’emissione del provvedimento decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
L’atto predisposto dopo il contraddittorio deve tenere in considerazione le osservazioni del contribuente e, per quelle non accolte, l’Amministrazione è tenuta a esternare il motivo.
Il contraddittorio, infine, opera a prescindere dal fatto che ci sia stato l’accesso presso le sedi del contribuente o una semplice “indagine a tavolino”.
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