In ragione di anomalie nelle quali sono incappati, i Commercialisti suggeriscono di consentire ai CTU di:
– allegare un’unica dichiarazione sostitutiva di certificazione (a corredo del perfezionamento della domanda di iscrizione al nuovo Albo telematico);
– effettuare l’iscrizione nella categoria di appartenenza e nei settori di specializzazione entro il 4 marzo p. v., per non incorrere nella decadenza dei 90 giorni in base alle Specifiche tecniche adottate dal Ministero della Giustizia (4.12.2023), anche al fine di non generare differenze e disomogeneità sul territorio a seconda del circondario del tribunale in cui il CTU abbia già operato.
La richiesta proviene dal Consiglio nazionale (CNDCEC), formulata in una lettera firmata dal presidente della categoria, Elbano de Nuccio, ed inviata al Ministero della Giustizia.
Come già rammentato nelle pagine web del nostro giornale, dal 4 gennaio 2024 la procedura di iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU), e dei periti presso il tribunale, è gestita in modalità telematica attraverso il nuovo “Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale” cui tali soggetti, se già iscritti negli albi circondariali tenuti in modalità cartacea alla data del 4 gennaio 2024, devono ripresentare la domanda di iscrizione entro il prossimo 4 marzo.
Anomalie riscontrate
I professionisti che stanno procedendo con l’iscrizione, segnalano tuttavia che il sistema esige di allegare tante dichiarazioni sostitutive quanti sono i documenti. Nell’ottica di assicurare maggiore speditezza al procedimento, il Consiglio nazionale chiede di consentire ai CTU di allegare un’unica dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine a tutte le informazioni richieste.
Altro aspetto: la possibilità per il CTU già iscritto all’Albo di caricare una nuova domanda per essere inserito in uno o più settori di specializzazione della categoria di appartenenza o di una categoria differente tra il 1° marzo e il 30 aprile 2024. Rispetto a ciò, osserva il Consiglio nazionale, quella tra il 1° marzo e il 30 aprile è una finestra temporale già riservata alla presentazione di nuove domande di iscrizione che la normativa ha voluto distinguere dalle domande dei CTU già iscritti per semplificare l’attività amministrativa e i processi telematici necessari per attuare la completa transizione digitale. Inoltre, le stesse Specifiche tecniche per la presentazione della domanda, adottate e pubblicate dal Ministero lo scorso 4 dicembre, non prevedono che il candidato presenti una nuova domanda in caso di una sua integrazione.
Soprattutto, sottolineano i commercialisti, si rischia di incorrere nella decadenza dal momento che, in base alle suddette Specifiche, il CTU deve inserire i propri dati entro 90 giorni dalla loro pubblicazione ovvero entro il 4 marzo 2024. Per questo motivo, il Consiglio nazionale auspica che venga consentito al CTU di inserire entro il 4 marzo – al pari della presentazione delle domande di re-iscrizione – gli eventuali nuovi settori di specializzazione afferenti anche a categorie diverse da quella di prima appartenenza al fine di non comprimere un legittimo interesse attraverso la presentazione di una nuova domanda.
Per i commercialisti, infine, c’è ancora un rischio: che il sistema – che in questa prima fase di funzionamento del Portale sembrerebbe incentrato sul collegamento di dati acquisibili dall’interrogazione degli albi già tenuti presso il tribunale con modalità telematica – generi evidenti differenze e disomogeneità sul territorio a seconda del circondario del tribunale in cui il richiedente CTU abbia già operato. Infatti, poiché i settori di specializzazioni delle categorie in cui l’albo è stato suddiviso in ogni tribunale non sono omogenei, si verrebbero a creare difformità sostanziali tra categorie e specializzazioni attribuite ai CTU sul territorio nazionale. In particolare, in alcuni tribunali è stato stabilito un numero massimo di specializzazioni alle quali il CTU poteva essere iscritto nell’ambito della categoria di appartenenza.
Sitografia

