La Legge di stabilità 2013 ha introdotto l’imposta sulle transazioni finanziarie. Si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi (c. 491), alle operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari (c. 492) e alle negoziazioni ad alta frequenza (c. 495).
Il decreto (MEF) del 21 febbraio 2013 (come modificato dai successivi decreti del 18 marzo 2013 e del 16 settembre 2013) ha stabilito le modalità di applicazione dell’imposta, demandando ad un apposito provvedimento dell’AdE l’individuazione dei termini e delle modalità per l’assolvimento degli adempimenti dichiarativi.
In attuazione dell’articolo 19, comma 5, del decreto MEF 21 febbraio 2013 sopra citato, il provvedimento n. 2013/E/87896, del 18 luglio 2013, ha definito, tra l’altro, le modalità e i termini per l’assolvimento degli adempimenti dichiarativi e ha rinviato ad un successivo provvedimento agenziale l’approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie.
Con i provvedimenti succedutisi fino al 2017 è stato approvato il modello FTT per la dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax), con le relative istruzioni, le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati in esso contenuti e sono state definite le modalità di presentazione.
L’articolo 28, comma 3-bis, del dl n. 4/2022 (legge n. 25/2022), ha introdotto la lettera d-bis) nell’articolo 17, comma 2, del dlgs n. 241/1997, assoggettando l’imposta alle disposizioni in materia di versamento unitario e compensazione.
Al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra riportate, consentendo ai soggetti interessati di indicare nel modello FTT l’importo del credito risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente utilizzato per compensare tributi e contributi mediante il modello di pagamento F24, si è reso necessario un aggiornamento del modello attualmente utilizzato, prevedendo nel rigo TT49 il nuovo campo 1A per l’indicazione del predetto credito.
Modifiche al modello FTT
Ora, con un nuovo provvedimento dell’AdE vengono disposte le modifiche al modello FTT, nonché alle relative istruzioni e specifiche tecniche.
Le versioni aggiornate del modello, delle relative istruzioni e specifiche tecniche sono parti integranti del provvedimento. La presentazione del modello FTT mediante l’utilizzo della versione aggiornata è
consentita a partire dal 25 gennaio 2024.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

