Con la Circolare n.19 del 24/01/2024, l’INPS fornisce indicazioni per usufruire del beneficio “Trascinamento di giornate” a favore dei lavoratori agricoli in riferimento all’anno 2023.
Il beneficio (art. 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223) consiste nel riconoscimento di un numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di quelle lavorative effettivamente svolte presso i medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione per gli interventi di prevenzione e compensazione dei danni causati da calamità naturali o eventi eccezionali. Tali giornate saranno aggiunte alle giornate di lavoro effettivamente prestate nell’anno 2023 e saranno riconosciute sia ai fini previdenziali che assistenziali.
I destinatari
Destinatari del beneficio sono i lavoratori occupati nell’anno 2023, per almeno 5 giornate, presso un’impresa agricola di cui all’art. 2135 c.c. che abbia fruito di almeno uno degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 102/2004 e che ricada in un’area dichiarata calamitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Requisito
Ai fini del “Trascinamento di giornate” è necessario che le giornate di lavoro siano state prestate presso i medesimi datori di lavoro.
Istruzioni per le aziende
Le aziende interessate dovranno trasmettere entro il 23 febbraio 2024 la dichiarazione di calamità (direttamente o tramite degli intermediari autorizzati), avvalendosi del servizio Aziende agricole: Dichiarazione calamità, nella sezione Sostegni, Sussidi e Indennità – Misure emergenziali straordinarie del sito dell’ Istituto.

