Inps torna sul lavoro nel settore agricolo. Con la circolare n. 22, l’istituto interviene nuovamente sulla disoccupazione agricola, illustrando le modalità di calcolo per il periodo di competenza 2023 in relazione ai lavoratori agricoli dipendenti destinatari dell’ammortizzatore sociale unico introdotto a sostegno delle imprese e dei lavoratori dipendenti colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi in Emilia-Romagna a partire dal 1° maggio 2023.
Il decreto-legge n. 61/2023 ha infatti previsto l’erogazione di un ammortizzatore sociale unico, con relativa contribuzione figurativa, nei confronti delle categorie di lavoratori subordinati del settore privato, compresi i lavoratori dipendenti del settore agricolo, impossibilitati a prestare attività lavorativa o impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro a seguito degli eventi naturali straordinari.
Per quanto riguarda il calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola dei lavoratori subordinati del settore, lo stesso decreto prevede anche l’equiparazione al lavoro della misura di integrazione al reddito.
Retribuzione di riferimento – OTD
In relazione alla misura dell’indennità di disoccupazione agricola, per gli operai agricoli a tempo determinato e figure equiparate, l’importo erogato è pari al 40% della retribuzione. A titolo di contributo di solidarietà dall’importo così calcolato viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera per ogni giornata di disoccupazione erogata, fino ad un massimo di 150 giorni.
Retribuzione di riferimento – OTI
Agli operai agricoli a tempo indeterminato l’indennità spetta, invece, in misura pari al 30% della retribuzione effettiva e non è applicata alcuna trattenuta a titolo di contributo di solidarietà.
Per il calcolo dell’indennità spettante in relazione ai periodi di fruizione dell’ammortizzatore sociale unico l’Istituto utilizzerà come retribuzione di riferimento l’importo giornaliero percepito per lo stesso ammortizzatore.
Pertanto, l’importo dell’indennità di disoccupazione agricola spettante per l’anno 2023 sarà pari il 40% per gli OTD e al 30% per gli OTI della retribuzione di riferimento, costituita dalla media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di ammortizzatore sociale unico fruiti in conseguenza dell’emergenza alluvionale.
Sitografia
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