Ha una portata vigorosa il nuovo elenco delle malattie professionali per le quali è obbligatoria la denuncia. Contenuta in un decreto ministeriale del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 novembre 2023 (Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13.1.2024), l’elencazione aggiornata segue una struttura suddivisa in tre liste:
– Lista I – Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità;
– Lista II – Malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità;
– Lista III – Malattie la cui origine lavorativa è di possibile probabilità.
Le liste sono allegate al decreto del 15 novembre 2023, di cui diamo notizia.
Patologie legate, dunque, con maggiore o minore presumibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa svolta.
Inail spiega che la causa di una malattia professionale dev’essere diretta ed efficiente, vale a dire in grado di produrre l’infermità in modo esclusivo o in modo prevalente.
Malattie professionali tabellate e non tabellate
Queste malattie si distinguono in tabellate e non tabellate. Sono tabellate se:
- indicate nelle tabelle Inail;
- provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle;
- denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell’attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”).
Il sistema tabellare
Nel cosiddetto “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall’onere di dimostrare l’origine professionale della malattia. Ed invero, una volta che egli abbia provato l’adibizione a lavorazione tabellata (o comunque l’esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l’esistenza della malattia anch’essa tabellata e abbia effettuato la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità, si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale.
La presunzione legale d’origine
È questa la “presunzione legale d’origine”, superabile esclusivamente con la rigorosissima prova – a carico dell’Inail – che la malattia è stata determinata da cause extraprofessionali, non dal lavoro.
Sitografia
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