E’ in Gazzetta Ufficiale n. 27 (2 febbraio 2024) il dl n. 9/2024, con disposizioni urgenti a tutela dell’indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.
Alle imprese con difficoltà di accesso al credito per l’aggravamento della posizione debitoria è concessa, gratuitamente, senza valutazione, la garanzia del Fondo di cui alla legge n. 662/1996 fino alla misura:
– dell’80% dell’importo dell’operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta;
– del 90% dell’importo dell’operazione finanziaria del primo livello, nel caso di riassicurazione.
Per l’accesso, le imprese devono aver prodotto, negli ultimi due esercizi precedenti la richiesta, almeno il 70% del fatturato nei confronti del committente sottoposto alle procedure.
Può essere richiesto un contributo a fondo perduto finalizzato ad abbattere il tasso di interesse, ai sensi e nei limiti della disciplina europea sugli aiuti “de minimis”, e pari al valore complessivo, attualizzato, della differenza tra interessi calcolati nell’arco dell’intera durata dell’operazione, al tasso contrattuale, e gli interessi determinati applicando un tasso pari al 50% del contrattuale.
I crediti vantati da imprese o cessionari verso committenti ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, sono prededucibili se riferiti a prestazioni di beni e servizi, anche di autotrasporto e movimentazione di attrezzature, beni, prodotti e personale, strumentali a consentire la funzionalità produttiva degli impianti.
Lavoratori subordinati delle grandi imprese
Ai lavoratori subordinati, impiegati dal settore privato che sospende o riduce l’attività in conseguenza della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa delle grandi imprese, l’Inps riconosce (per il 2024) un’integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, per un periodo non superiore a sei settimane. Il nesso causale è individuato nella monocommittenza o nell’influsso gestionale prevalente esercitato dall’impresa committente.
Per garantire continuità aziendale e sicurezza nei luoghi di lavoro, con apposito accordo quadro tra le associazioni datoriali e sindacali più rappresentative, da stipularsi presso l’MLPS, sono individuate le modalità di sospensione e riduzione dell’attività lavorativa, anche con ricorso alla rotazione dei lavoratori.
Sitografia

