Il regime Patent box del 2014 è oggetto di risposte a interpello nn. 39 e 41 (9.2.2024).
Nel primo documento di prassi (risposta n. 39) il contribuente – una società che nel 2018 ha concluso un accordo di ruling con le Entrate per utilizzo diretto di beni immateriali relativamente ai periodi d’imposta dal 2015 al 2019, e che, pur potendo recuperare il beneficio già con la dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2018, è rimasta inerte e non ha presentato alcuna dichiarazione integrativa – poteva recuperare il beneficio non fruito per i periodi d’imposta dal 2017 al 2019, in relazione ai quali, nel 2023, non erano ancora decorsi i termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative a favore.
Possibilità non altrettanto sfruttabile in relazione al beneficio relativo ai periodi d’imposta 2015 e 2016, posto che si trattava di periodi d’imposta per i quali, nel 2023, erano decorsi i termini di accertamento e non era più possibile presentare la dichiarazione integrativa a favore (ovvero istanza di rimborso).
La risposta n. 41 è invece rivolta a una società che, nel 2022, ha sottoscritto un atto di modifica di un accordo di ruling già sottoscritto nel 2019 (per gli anni 2016-2020), che ha comportato il riconoscimento di una maggiore quota di reddito agevolabile in relazione ai periodi d’imposta 2019 e 2020.
Patent box del 2014 in dichiarazione: due strade
L’Agenzia delle Entrate ha affermato che il contribuente può beneficiare del regime Patent box di cui alla legge del 2014:
– mediante la presentazione delle dichiarazioni integrative relative ai periodi di imposta 2019 e 2020, oppure
– mediante l’indicazione del beneficio complessivo nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2022.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

