L’Inail, con la Circolare n.7, comunica l’avvenuta revisione delle tabelle delle malattie professionali per industria e agricoltura, illustrando le principali caratteristiche delle nuove tabelle.
La struttura
Viene conservata la struttura a tre colonne: affinché la malattia venga qualificata come tabellata, devono essere rispettati contemporaneamente tutti i contenuti.
Nel dettaglio:
- Colonna 1. Elenco delle malattie professionali raggruppate per agente causale.
- Colonna 2. Indicazione delle lavorazioni che espongono al rischio o precisazione della specifica lavorazione.
- Colonna 3. Evidenza del periodo massimo che sarà indennizzato dalla cessazione dell’attività.
Malattie professionali
A fronte della richiesta di riconoscimento di una malattia professionale, la presunzione legale d’origine opera laddove sia accertata l’esistenza della patologia indicata, l’adibizione abituale e sistematica del richiedente alla lavorazione e la manifestazione della malattia entro il periodo massimo indennizzabile.
L’Inail potrà esprimersi negativamente rispetto all’istanza dimostrando:
- l’assenza o la non corrispondenza della patologia indicata
- che il lavoratore non abbia svolto in maniera abituale e sistematica la lavorazione o che non sia stato esposto all’azione dell’agente causale connesso
- che la malattia si sia manifestata oltre il periodo massimo di indennizzabilità.
Per i casi di malattie professionali non rientranti nel precedente sistema tabellare ma invece tabellati nella recente versione, nei confronti dell’assicurato che abbia già presentato domanda si dovrà procedere come segue:
- per i casi in istruttoria per il riconoscimento della malattia, per i quali non è stato emesso alcun provvedimento, dovranno essere applicate le nuove tabelle
- per i casi di opposizione ex articolo 104 del Testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ancora in istruttoria dovranno essere applicate le nuove tabelle
- per i casi relativamente ai quali pende contenzioso giudiziario, le Avvocature territoriali valuteranno, in relazione allo stato del giudizio, l’opportunità di sollecitare il riesame della fattispecie alla luce delle nuove tabelle e degli elementi di prova acquisiti al giudizio al fine dell’adozione di un provvedimento di riconoscimento della patologia da adottarsi in sede di autotutela
I casi definiti con sentenza di rigetto non potranno essere soggetti a riesame.
Sitografia

