Lo schema giuridico delle dimissioni volontarie dovrebbe - per il CNDCEC - ricalcare quello delle dimissioni per fatti concludenti
“Giusta l’introduzione di contromisure correttive finalizzate a rendere nuovamente ammissibili le dimissioni per “fatti concludenti”, al fine di contrastare la cattiva pratica dell’assenteismo programmato per ottenere il licenziamento dal proprio datore di lavoro e, conseguentemente, il trattamento NASPI. Ma, pur apprezzando l’intenzione dell’intervento, la formulazione dell’art. 9 del DDL mostra criticità evidenti circa la scelta degli elementi integranti la nuova fattispecie di dimissioni volontarie”.
In un documento presentato dal Consiglio nazionale dei commercialisti durante l’audizione parlamentare sul Disegno di legge C. 1532-bis recante disposizioni in materia di lavoro, presso l’XI Commissione permanente lavoro pubblico e privato della Camera, per i commercialisti rappresentati dai consiglieri nazionali delegati alla materia, “la sola assenza ingiustificata protratta per oltre cinque giorni o oltre il termine previsto dal contratto collettivo non si ritiene assurga a elemento sufficiente a configurare la risoluzione del rapporto di lavoro con imputazione al lavoratore dimissionario. Il comportamento/inadempimento qualificante la fattispecie delle dimissioni dovrebbe configurarsi in modo decisamente più rigoroso, anche al fine di evitare la proliferazione di un pericoloso contezioso per gli stessi datori di lavoro. Lo schema giuridico dovrebbe ricalcare quello già teorizzato in passato dalla dottrina e accolto dalla giurisprudenza delle dimissioni per fatti concludenti”.
Dimissioni volontarie, gli intermediari
Sull’istituto delle dimissioni volontarie i commercialisti hanno ricordato che il dlgs n.151/2015 prevede che le dimissioni del lavoratore subordinato debbano essere presentate con apposita procedura telematica e che la trasmissione dei relativi moduli al MLPS possa avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, dei consulenti del lavoro, delle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro nonché degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione, senza attribuire le stesse prerogative ai dottori commercialisti ed agli esperti contabili, pure a fronte delle prerogative ad essi attribuite dalla legge n. 12/1979.
Eppure, “Le disposizioni normative in materia di consulenza del lavoro e amministrazione del personale – hanno affermato i consiglieri – pongono i commercialisti sullo stesso piano dei consulenti del lavoro e dunque appare incomprensibile e ingiustificata una diversa attribuzione di competenze. Il Ddl oggetto di audizione, intervenendo sulla disciplina normativa in materia di dimissioni, rappresenta l’occasione opportuna per rimediare alla grave disparità di trattamento tra categorie professionali egualmente abilitate dalla legge”.
Tocca alla somministrazione di lavoro
La categoria si è espressa anche sulla disciplina in materia di somministrazione di lavoro, chiedendo la soppressione dell’emendamento che, in sostanza, stabilisce che “un’impresa utilizzatrice potrà ricorrere senza limiti alla somministrazione di lavoratori, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, per il sol fatto che il lavoratore somministrato sia assunto dal somministratore con contratto a tempo indeterminato”.
“Si tratta di un provvedimento che si inserisce nel solco delle misure che perseguono lo scopo di separare il lavoro dall’impresa che lo utilizza con un evidente rischio di deresponsabilizzazione dell’imprenditore verso i lavoratori che producono per lui ma che formalmente non sono suoi dipendenti. Inoltre, l’estensione indiscriminata delle possibilità di somministrazione, accompagnata al “beneficio” del non computo del lavoratore somministrato nell’organico del soggetto utilizzatore, contribuisce alla precarizzazione dei rapporti di lavoro, privando di diritti il lavoratore e alterando la normale dialettica individuale e collettiva”.
Sitografia

