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  CCNL  CCNL dell’Industria Alimentare: il nuovo contratto 2023-2027
CCNL

CCNL dell’Industria Alimentare: il nuovo contratto 2023-2027

redazioneredazione—Marzo 4, 2024
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Il rinnovo è stato siglato il 1° marzo da Ancit, Anicav, Asslzoo, Assica, Assitol, Assobibe, Assobirra, Assocarni, Assolatte, Federvini, Italmopa, Mineracqua, Unaitalia, Unione Italiana Food, Unionzucchero e Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil: il nuovo contratto del CCNL dell’Industria Alimentare decorre dal 01 dicembre 2023 e avrà scadenza il 30 novembre 2027.

Il testo appena siglato riporta importanti novità economiche e normative, soprattutto in materia di salario, welfare e contrasto alla precarietà.

Nel dettaglio

Tempo determinato

Ai sensi del D.Lgs.81/2015, il contratto di lavoro a tempo determinato (non in somministrazione) potrà avere una durata superiore a 12 mesi (ma comunque senza eccedere i 24 mesi) fino al completamento di progetti , opere o servizi non rientranti nella normale attività o legati alla modifica/modernizzazione degli impianti produttivi e attivazione di nuovi processi produttivi. Il limite percentuale di utilizzo è stabilito nella misura del 25% da calcolarsi sulla base dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa al 1° gennaio dell’anno di assunzione; nel caso di inizio di attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione.

Riduzione oraria lavoro

Il rinnovo del CCNL dell’Industria Alimentare prevede importanti i risultati anche sulla riduzione dell’orario di lavoro, che si realizzano attraverso il riconoscimento di ulteriori ore.

Data di variazioneOre rolNote
01/01/202780 oregiornalieri; l’adozione dell’orario settimanale di 39 ore comporta l’assorbimento di un’ora alla settimana dalla quantità di riposi individuali. 
01/01/202696 oreturnisti 3×6
01/01/2027100 oreturnisti 3×6
01/01/2026100 oreturnisti 3×7
01/01/2027104 oreturnisti 3×7

La maturazione dei riposi individuali avverrà secondo il seguente criterio di calcolo; la riduzione di oraria maturata non potrà comunque eccedere il totale dei riposi annui sopra specificati.

Tipologia lavoratoriDecorrenzaCriterio
turnisti 3*6dal 1 gennaio 202615 minuti per ogni notte in turno di effettiva prestazione
turnisti 3*6dal 1 gennaio 202718 minuti per ogni notte in turno di effettiva prestazione
turnisti 3*7dal 1 gennaio 202618 minuti per ogni notte in turno di effettiva prestazione
turnisti 3*7dal 1 gennaio 202721 minuti per ogni notte in turno di effettiva prestazione

Impiegati. Ad eccezione del personale le cui mansioni sono legate all’utilizzazione degli impianti, le ore di riduzione maturate a partire dal 01/01/2024 dovranno essere fruite entro l’anno; nelle ipotesi di permessi non goduti entro tale periodo i medesimi potranno essere goduti entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di maturazione. Ad eccezione dell’uso collettivo o di diverse pattuizioni in essere, i permessi residui dovranno essere liquidati unitamente alla mensilità di aprile con la retribuzione in vigore al 31/12 dell’anno di maturazione.

Maggiorazione per i settori della macellazione e lavorazione delle specie avicole e delle carni

Ai lavoratori del settore, tenuto conto della specificità dell’attività svolta dalle aziende, dei vincoli veterinari ed igienico sanitari che impongono il recupero delle macellazioni quotidianamente programmate e non completate a causa di eventi non previsti e/o straordinari, è riconosciuta una maggiorazione del 50% per le ore di lavoro legate alla necessità di portare a termine in giornata la macellazione e il sezionamento dei capi presenti in azienda o il cui ritiro sia stato avviato.

Malattia e infortunio non sul lavoro

Conservazione del posto. Il lavoratore non in prova, che debba interrompere il servizio a causa di malattia o infortunio non sul lavoro, avrà diritto alla conservazione del posto, con riconoscimento dell’anzianità relativa a tutti gli effetti, per i seguenti periodi:

  • anzianità fino a 5 anni compiuti: 186 giorni di calendario;
  • anzianità oltre 5 anni: 365 giorni di calendario.

Trattamento economico. Il trattamento economico viene stabilito come segue:

  • anzianità fino a 5 anni compiuti: corresponsione dell’intera retribuzione per 186 giorni di calendario;
  • anzianità oltre 5 anni: corresponsione dell’intera retribuzione per i primi 186 giorni di calendario; corresponsione della metà della stessa per i successivi 179 giorni di calendario.

CCNL dell’Industria Alimentare – parte economica

Incremento aggiuntivo della retribuzione (IAR)

Gli aumenti dell’IAR saranno corrisposti a tutti i lavoratori in due tranche:

  • da dicembre 2023
  • da settembre 2027.

Tale voce non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione che incide esclusivamente su 13^ e 14^ mensilità e TFR; resterà a questo ttitolo acquisito per il futuro nella retribuzione.

LivelloImporto dal 01/12/2023Importo dal 01/09/2027
1S151,11 €169,57 €
1131,39 €147,45 €
2108,40 €121,65 €
3A95,26 €106,90 €
385,41 €95,85 €
478,84 €88,47 €
572,27 €81,10 €
665,70 €73,73 €

Minimo tabellare

Il nuovo accordo prevede un aumento, dilazionato nei 4 anni di vigenza dello stesso, della parte economica pari a 280 € complessivi (parametro 137). Gli importi dei minimi saranno i seguenti:

LivelloMinimo da 01/12/2023Minimo da 01/09/2024Minimo da 01/01/2025Minimo da 01/01/2026Minimo da 01/01/2027
1SQ2.510,63 €2.569,39 €2.670,12 €2.770,85 €2.836,32 €
1S2.510,63 €2.569,39 €2.670,12 €2.770,85 €2.836,32 €
12.183,13 €2.234,22 €2.321,81 €2.409,40 €2.466,34 €
21.801,12 €1.843,27 €1.915,53 €1.987,80 €2.034,77 €
3A1.582,79 €1.619,83 €1.683,34 €1.746,84 €1.788,12 €
31.419,08 €1.452,29 €1.509,22 €1.566,16 €1.603,17 €
41.309,89 €1.340,55 €1.393,10 €1.445,65 €1.479,82 €
51.200,76 €1.228,86 €1.277,04 €1.325,21 €1.356,52 €
61.091,60 €1.117,15 €1.160,94 €1.204,74 €1.233,20 €
Viaggiatori o piazzisti I cat.1.801,12 €1.843,27 €1.915,53 €1.987,80 €2.034,77 €
Viaggiatori o piazzisti II cat.1.419,08 €1.452,29 €1.509,22 €1.566,16 €1.603,17 €

Trattamento economico per mancata contrattazione di secondo livello

L’indennità è erogata per 12 mensilità dalle aziende che non realizzano la contrattazione del premio per obiettivi. Tali importi sono esclusi dal computo del TFR.

LivelloImporto dal 01/01/2027
1S75,55
165,69
254,2
3A47,63
342,7
439,42
536,13
632,85

Preavviso di licenziamento e dimissioni

Il nuovo CCNL dell’Industria Alimentare prevede un aggiornamento dei termini di preavviso.

Impiegati con anzianità di servizio < 3 anni

LivelloPreavviso
livello 1- 1s 90 giorni di calendario
livello 2 40 giorni di calendario
livello 3- 3A30 giorni di calendario
altri livelli20 giorni di calendario
In caso di dimissioni termini ridotti della metà

Impiegati con anzianità di servizio > 3 anni e fino a 7

LivelloPreavviso
livello 1- 1s 120 giorni di calendario
livello 2 60 giorni di calendario
livello 3- 3A45 giorni di calendario
altri livelli40 giorni di calendario
In caso di dimissioni termini ridotti della metà

Impiegati con anzianità di servizio > 7 anni

LivelloPreavviso
livello 1- 1s 150 giorni di calendario
livello 2 90 giorni di calendario
livello 3- 3A60 giorni di calendario
altri livelli50 giorni di calendario
In caso di dimissioni termini ridotti della metà

Intermedi con anzianità di servizio < 4 anni

LivelloPreavviso
livello 2 30 giorni di calendario
livello 3a15 giorni di calendario

Intermedi con anzianità di servizio > 4 anni e fino a 7

LivelloPreavviso
livello 255 giorni di calendario
livello 3a30 giorni di calendario

Intermedi con anzianità di servizio > 7 anni

LivelloPreavviso
livello 270 giorni di calendario
livello 3a45 giorni di calendario

Operai con anzianità di servizio < 4 anni

12 giorni di calendario

Operai con anzianità di servizio oltre 4 anni

20 giorni di calendario

Preavviso di licenziamento e dimissioni – Industria della birra e del malto

Impiegati con anzianità di servizio < 3 anni

LivelloPreavviso
livello 1- 1s90 giorni di calendario
livello 255 giorni di calendario
livello 3- 3A40 giorni di calendario
altri livelli30 giorni di calendario
In caso di dimissioni termini ridotti della metà

Impiegati con anzianità di servizio > 3 anni e fino a 7

LivelloPreavviso
livello 1- 1s120 giorni di calendario
livello 275 giorni di calendario
livello 3- 3A50 giorni di calendario
altri livelli45 giorni di calendario
In caso di dimissioni termini ridotti della metà

Impiegati con anzianità di servizio > 7 anni

LivelloPreavviso
livello 1- 1s150 giorni di calendario
livello 2105 giorni di calendario
livello 3- 3A75 giorni di calendario
altri livelli60 giorni di calendario
In caso di dimissioni termini ridotti della metà

Intermedi con anzianità di servizio < 3 anni

LivelloPreavviso
livello 240 giorni di calendario
livello 3a15 giorni di calendario

Intermedi con anzianità di servizio > 3 anni e fino a 6

LivelloPreavviso
livello 255 giorni di calendario
livello 3a30 giorni di calendario

Intermedi con anzianità di servizio > 6 anni

LivelloPreavviso
livello 270 giorni di calendario
livello 3a45 giorni di calendario

Operai con anzianità di servizio < 4 anni

12 giorni di calendario (96 ore)

Operai con anzianità di servizio oltre 4 anni

20 giorni di calendario (160 ore)

Previdenza complementare volontaria

Il rinnovo del CCNL dell’Industria Alimentare ha definito la nuova contribuzione a carico azienda, valida a decorrere dal 01/01/2025 per il Fondo Alifond, ovvero:

  • 1,5% da applicare alla retribuzione assunta per la determinazione del TFR

Assistenza sanitaria integrativa – Cassa maternità e paternità

Sono iscritti al Fondo i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato con durata del rapporto pari o superiore a nove mesi nell’arco dell’anno solare. A partire dall’ 01/01/2025, l’importo a carico dell’azienda sarà pari a € 16 al mese per 12 mensilità. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento. Dal 01/06/2029 il finanziamento al Fondo potrà essere implementato di ulteriori 2 € mensili, per 12 mensilità, a carico del lavoratore dietro espressa volontà dello stesso.

Al fine di assicurare la gestione dell’integrazione delle indennità contrattuali e di legge a sostegno della maternità e della paternità per il periodo di astensione facoltativa post partum, verrà versata all’Ente Bilaterale di Settore (EBS), a partire dall’ 01/01/2025, una specifica contribuzione mensile, riferita a 12 mensilità, pari a 4,50 € con riferimento ad ogni lavoratore a tempo indeterminato.

CCNL dell’Industria Alimentare

Sitografia

www.liguria.cgil.it

Scarica la Guida pratica del CCNL “CCNL E012 – Industria Alimentare” aggiornata alla data 28 Ottobre 2024. È disponibile qui ed ora in formato PDF.

CCNL dell'Industria AlimentareE012rinnovo CCNL
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