L’erogazione di somme, sotto forma di welfare aziendale, alle lavoratrici madri non rientra nei presupposti di non imponibilità, secondo i commi 2 e 3 dell’art- 51 del Tuir. Questo quanto sancito da Agenzia delle Entrate nella risposta n. 57, pubblicata l’1.3.2024.
Nel caso in oggetto, l’istante spiega all’Amministrazione finanziaria di voler riconoscere alle lavoratrici madri, al termine del periodo di maternità obbligatoria, una somma equivalente alla differenza tra l’indennità di congedo di maternità facoltativa o di congedo parentale e il cento per cento della retribuzione mensile lorda. Tale importo verrebbe erogato sotto forma di welfare aziendale.
Lavoratrici madri, entriamo nel merito…
Per poter trattare l’argomento, si rende necessaria una rapida ma esaustiva spiegazione di cosa si intenda per reddito di lavoro dipendente (includendo il “principio di onnicomprensività“) e per welfare aziendale.
Per reddito di lavoro dipendente si intendono: “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. Va da sé che con tale disposizione si sancisce il c.d. ”principio di onnicomprensività” del reddito di lavoro dipendente, secondo il quale tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce, in relazione al proprio rapporto di lavoro, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
I benefit aziendali potrebbero comunque rientrare nelle deroghe a tale istituto. Infatti, la non concorrenza al reddito dipendente deve essere coordinata con il principio di onnicomprensività e che riconoscono nei benefit una connotazione non sempre strettamente reddituale.
Per welfare aziendale, invece, si intende l’insieme delle “prestazioni, opere, servizi corrispondenti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale, escluse dal reddito di lavoro dipendente“.
Benefit aziendali
I benefit aziendali, allora, sono messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti.
Pertanto, i compensi corrisposti dalla società alle lavoratrici madri, fin qui trattati, in quanto facenti parte della retribuzione risultano imponibili. Le somme, infatti, non possono rientrare nell’ambito del welfare aziendale riservato alla generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, ma hanno finalità retributive, in quanto rappresentano un’erogazione in sostituzione di somme costituenti retribuzione fissa o variabile.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

