La bozza in pubblica consultazione del Testo unico agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori (tra cui il Terzo settore e le Associazioni sportive dilettantistiche), uno dei nove che riorganizzano ed omogeneizzano le macroaree del Fisco a seguito della Riforma conferisce, in quattro parti, un nuovo ordine alla materia originaria (il decreto presidenziale n. 601/1973) complicata negli anni, fino ad oggi, da un’amalgama di interventi di rimodulazione stabiliti dal legislatore.
Strutturalmente, lo schema di Testo unico conferisce organicità e ordine alle agevolazioni tributarie di competenza agenziale attraverso quattro parti.
Prima delle quattro. Disposizioni generali
La Parte I, rubricata come “Disposizioni generali”, contiene le disposizioni quadro che ineriscono i benefici di natura fiscale compatibili con i principi e le norme unionali in materia di Aiuti di Stato, introdotte dall’art. 4 del DLgs. 209/2023, di attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.
Parte II. Gli incentivi permanenti
La Parte II riguarda le agevolazioni tributarie permanenti ed è suddivisa in 16 Titoli nei quali le varie “misure fiscali” vengono raccolte e classificate per aree di intervento.
Penultima. Gli incentivi temporanei
La Parte III riguarda le agevolazioni tributarie temporanee ed è suddivisa in 13 Titoli.
Quarta ed ultima parte. Il non vigente ancora fruibile
La Parte IV riguarda le agevolazioni tributarie non vigenti ma ancora in corso di fruizione ed è suddivisa in 15 Titoli.
Si torna sulla III per il titolo IV. La Transizione 5.0
Il Titolo IV – “Competitività” – della Parte III offre un quadro definitorio delle disposizioni, attualissime, sul credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (4.0 e non), attualmente disciplinati dall’art. 1, c. 1051-1063, L. 178/2020 e al nuovo credito d’imposta per la transizione 5.0 disciplinato, a sua volta, dall’art. 38, DL 19/2024.
Nella proposta di Testo unico che si sofferma su tale ultimo credito d’imposta, il riferimento a quello per i beni “ordinari” (agevolabili fino al 2022, con termine 30 novembre 2023), gli esperti del Fisco precisano che, nonostante siano scaduti i termini per accedervi, il credito è ancora utilizzabile in compensazione dai soggetti titolati. Ne deriva che, al fine di preservare l’organicità della disciplina del vantaggio in questione, i relativi commi non sono stati spostati nella parte IV del Testo unico, relativa alle disposizioni non vigenti.
Sitografia

