Per giurisprudenza consolidata, il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, oggettiva apparenza di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato, integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.).
Non commette questo reato chi si limita all’occasionale compimento di una attività stragiudiziale, non potendo una prestazione isolata essere sintomatica di un’attività svolta in forma professionale, in modo continuativo, sistematico e organizzato.
Una sentenza della suprema Corte di Cassazione, la n. 13341/2024, si allinea ai precedenti di giurisprudenza riconoscendo l’abusivo esercizio della professione nell’attività svolta da un soggetto non abilitato con continuità, organizzazione, onerosità e con modalità tali da creare le apparenze di un’attività professionale regolare.
Sitografia

