Agenzia delle Entrate sulla rilevanza ai fini IRAP dei ristorni relativi alle società cooperative.
In definitiva l’Amministrazione finanziaria ha spiegato, con tanto di dettagli, che i ristorni ai soci di cooperative, contabilizzati alla stregua di distribuzioni di utili, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP.
Cosa sono i ristorni?
I ristorni costituiscono l’istituto giuridico attraverso il quale si realizza la mutualità, ovvero la rappresentazione della modalità operativa propria delle cooperative. Il ristorno è commisurato all’apporto dato dal socio all’attività mutualistica e ai rapporti instaurati dal socio con la cooperativa a cui appartiene.
Per quello che riguarda, invece, le modalità di determinazione della base imponibile IRAP, l’Agenzia chiarisce che il principio generale è quello della “presa diretta da bilancio” delle voci espressamente individuate e considerate rilevanti ai fini impositivi.
Ad esempio, nell’ipotesi in cui sussista un’obbligazione alla data di chiusura dell’esercizio in capo alla società cooperativa alla ripartizione dei ristorni, la rilevanza ai fini dell’IRAP diviene conseguenza del loro transito in una delle voci rilevanti ai fini di detto tributo, questo perché le indicazioni contenute nel Documento OIC prescrivono che la contropartita del relativo debito è imputata a conto economico in base alla tipologia del ristorno come rettifica di ricavo o come costo in base alla sua natura.
Diversamente, quando non si prevede un’obbligazione alla ripartizione dei ristorni ai soci, la rilevazione nello stato patrimoniale non consente di soddisfare il transito dei ristorni in una delle voci di conto economico rilevanti ai fini del tributo regionale.
Pertanto le componenti reddituali correlate a componenti che hanno concorso o che concorreranno alla formazione della base imponibile di precedenti esercizi o di esercizi futuri (il principio di correlazione IRAP), non può trovare applicazione poiché i ristorni vengono rilevati tra le voci dello stato patrimoniale.
Dunque, i ristorni contabilizzati alla stregua di distribuzioni di utili, mantenendo la loro originaria ”natura”, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

