Il decreto MEF 18 marzo 2024, in corso di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale, approva l’aggiornamento di 88 indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), in vigore dal periodo d’imposta 2023, evoluzioni di altrettanti indici già approvati con decreto 21 marzo 2022. Gli indici revisionati sono, nello specifico:
– 2 indici afferenti le attività dell’agricoltura;
– 31 le attività del commercio;
– 18 le attività professionali;
– 24 l’area dei servizi;
– 15 relativi al comparto delle manifatture.
Isa revisionati. Chi e come
I contribuenti interessati dall’applicazione degli Isa revisionati dovranno utilizzarli già dalla prossima dichiarazione dei redditi, al fine di ricevere il giudizio di affidabilità fiscale correlato ai benefici premiali.
I nuovi valori interessano circa un 1,7 milioni di soggetti che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo corrispondenti a poco meno di 400 codici Ateco, con attività che spaziano dalla vendita al dettaglio di carni a quello di abbigliamento (per quanto riguarda il settore del commercio), dagli studi notarili a quelli odontoiatrici (per quanto riguarda le attività professionali), dai bar e ristoranti alle costruzioni edili (nel settore dei servizi), dalla produzione di panetteria all’oreficeria (nel settore manifatturiero).
Gli Isa appena approvati dovranno essere integrati con le misure straordinarie in corso di elaborazione per tener conto delle tensioni geopolitiche, dell’aumento del prezzo dell’energia, degli alimentari e delle materie prime e dell’andamento dei tassi di interesse. Nel prossimo decreto di modifica in applicazione per il periodo di imposta 2023 (previsto entro la fine di aprile), infatti, in base a quanto prevede l’articolo articolo 9 bis, comma 2, del Dl n. 50/2017, dovranno essere definite le suddette misure.
Le cause di esclusione
Sono confermate anche per il 2023 le cause di esclusione dall’applicazione degli Isa già presenti sin dal primo periodo d’imposta di applicazione. Pertanto, oltre a inizio e cessazione attività, gli indici appena approvati non sono applicabili nei confronti:
- dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro;
- dei contribuenti che si avvalgono dei regimi forfetari;
- dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività prevalenti, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
- dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva di cui al Titolo V-bis del decreto Iva.
Sitografia

