L’Inps, con il Messaggio n.1414 del 09 aprile 2024, ha comunicato le nuove soglie di reddito da lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo ai fini della compatibilità con le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.
Compatibilità redditi – prestazioni di disoccupazione
Il D. Lgs. n. 22/2015 disciplina le ipotesi di compatibilità tra attività lavorativa e fruizione delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL:
- per la NASpI si ammette la possibilità di cumulo con i redditi derivanti da attività lavorativa subordinata, parasubordinata e autonoma;
- per la DIS-COLL è possibile cumulare i redditi derivanti dalle sole attività di natura parasubordinata e autonoma.
Resta necessario, comunque, che tali attività non generino un reddito da lavoro superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale.
In entrambi i casi, l’assicurato ha l’obbligo di comunicare all’Inps il reddito annuo presunto ai fini della riduzione delle stesse, ai sensi del D. Lgs. n. 22/2015.
La no tax area
Ai fini della compatibilità con le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, il D.Lgs. n. 216/2023 ha apportato modifiche relative all’ammontare del reddito escluso da imposizione fiscale in riferimento ai redditi di lavoro dipendente.
Le nuove soglie di reddito da lavoro sono così stabilite:
anno 2023
- il limite di reddito annuo da lavoro dipendente e parasubordinato è pari a 8.173,91 €
- il limite di reddito annuo da lavoro autonomo è pari a 5.500 €
anno 2024
- il limite di reddito annuo da lavoro dipendente e parasubordinato è pari a 8.500 €
- il limite di reddito annuo da lavoro autonomo è pari a 5.500 €
Il limite per le prestazioni occasionali
Le prestazioni occasionali sono compatibili e cumulabili con le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, ai sensi della Legge n.96/2017, nel limite di 5.000 €. In tal caso, il percettore non è tenuto a comunicare all’Istituto il reddito annuo presunto.
Sitografia

