Agenzia delle Entrate sul regime fiscale applicabile ai fini Irpef per i beni offerti in omaggio ai dipendenti. L’Amministrazione finanziaria prende le mosse dal caso di una società che offre ai propri lavoratori una serie di benefits atti al soddisfacimento di un’esigenza del singolo, ma anche atto ad arricchire la conoscenza dei prodotti dell’azienda consentendo ai lavoratori di diffondere e trasmettere al cliente finale l’eccellenza degli stessi, per la risposta n. 89.
Dopo una disamina centrata sull’argomento, le Entrate spiegano come, perché e se i beni erogati possano considerarsi irrilevanti o meno ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente.
Reddito da lavoro dipendente e benefits aziendali
Si definisce reddito da lavoro dipendente l’insieme di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. La disposizione sancisce l’onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, ovvero l’assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro.
All’interno di tale locuzione rientrano altresì i vantaggi economici che i lavoratori subordinati possono conseguire ad integrazione della retribuzione, ossia una serie di compensi in natura consistenti in servizi, prestazioni e beni, anche prodotti dal datore stesso.
In tale contesto, comunque, è interessante rilevare come il legislatore abbia già considerato la possibilità che, nel rapporto di lavoro, il datore possa erogare beni e servizi senza procurare alcun vantaggio al dipendente, riconoscendo allora la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente entro un determinato limite di importo.
Pertanto, in via generale, possiamo concludere che i beni assegnati ai propri dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente solo nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia un obbligo contrattuale di utilizzo del bene e successiva restituzione dello stesso.
Pillole di normativa
L’Agenzia per rendere ancor più completo il documento in esame fa un piccolo excursus sulla normativa in materia. La risoluzione n. 178/2003 ha precisato che non concorrono alla formazione della base imponibile del dipendente:
- le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore (ad esempio gli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale);
- le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro.
Altro esempio è quello reso dalla circolare n. 202/2003 riguardante l’acquisto di beni prodotti dall’azienda stessa per la quale si è dipendenti.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.redigo.info

