Con un comunicato stampa dal titolo Migrazione legale: via libera del Consiglio al permesso unico di lavoro e di soggiorno per i cittadini di paesi terzi, il Consiglio dell’Unione europea avvisa di aver adottato una revisione della direttiva 2011/98/Ue sul permesso unico, che ha consentito l’introduzione di una procedura amministrativa abbreviata per il rilascio, a un lavoratore di un Paese terzo, del permesso valido per il diritto al lavoro e di soggiorno in Europa.
Permesso unico. Come cambiano i termini
Cambiano, per essere più rigorosi, i termini entro cui va presa la decisione di rilasciare un permesso (entro 3 mesi dal ricevimento della domanda completa). Anche la scelta, ad opera degli Stati membri, di verificare la situazione del mercato del lavoro prima di stabilire se rilasciare il permesso unico dovrà avvenire durante questo stesso arco temporale.
Il termine per l’assunzione di una decisione può, a titolo eccezionale, essere prorogato di altri 30 giorni in caso di domande complesse.
Altra interessante novità prodotta dalla revisione è la possibilità, per i titolari del permesso unico, di cambiare datore di lavoro e, in caso di disoccupazione, di restare nel territorio dello Stato membro se, complessivamente, il periodo di disoccupazione non supera i 3 mesi nell’arco del periodo di validità del permesso unico o 6 mesi dopo 2 anni di validità del permesso.
La direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE. Gli Stati membri avranno, da allora, 2 anni per recepirla.
Sitografia
www.consilium.europa.eu/it

