“Proventi e oneri finanziari per bilancio 2023 e successivi. Procedura per la determinazione dell’ammontare deducibile” è il titolo del documento appena pubblicato dal Consiglio nazionale e la Fondazione nazionale Ricerca dei commercialisti.
Bilancio 2023, le novità segnalate dal documento
Gli articoli 61 e 96 del TUIR trattano il regime fiscale dei proventi e degli oneri finanziari. L’ultimo aggiornamento dell’art. 96, che ha comportato la revisione complessiva del regime, deriva dal recepimento della Direttiva ATAD 1 (2016/1164), con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 pe gli esercizi solari). La norma ha lo scopo di incentivare la capitalizzazione delle imprese.
Vi sono in più le novità, a partire dai bilanci 2016, introdotte dal Codice civile, con la conseguente variazione dei principi contabili OIC.
Inoltre, fiscalmente è stata introdotta la “derivazione rafforzata” (art. 83 TUIR). Nella versione attuale (1° marzo 2024), le imprese possono essere di fatto suddivise in tre categorie:
- soggetti IAS adopter, con fiscalità basata sul principio di “derivazione rafforzata” ed altre specifiche particolarità;
- soggetti non IAS adopter diversi dalle microimprese che non hanno optato per la redazione del bilancio ordinario, con fiscalità basata sul principio di “derivazione rafforzata”, definiti anche soggetti “OIC adopter”;
- microimprese, con fiscalità basata sul principio di “derivazione semplice”.
La tripartizione fiscale è piuttosto rigida: il TUIR prevede che per i soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice civile e che rientrano nella definizione di microimpresa (che non abbiano optato per la contabilità ordinaria), non trovi applicazione il c.d. principio di “derivazione rafforzata”, continuando quindi a rendersi applicabile la derivazione semplice.
Dal punto di vista strettamente letterale, il modificato art. 83 del TUIR esclude l’applicazione del principio di derivazione rafforzata per le microimprese anche laddove le stesse:
- redigessero il bilancio in forma abbreviata (applicando, quindi, interamente i criteri di valutazione di cui all’art. 2426 c.c.), oppure
- decidessero di valutare i crediti, i debiti e i titoli secondo il criterio del costo ammortizzato, pur redigendo il bilancio applicando le semplificazioni per esse previste.
La procedura non tiene conto dell’art. 6, comma 1, lett. d) della l. 111/2023, che tra i principi di revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società prevede la “revisione della disciplina della deducibilità degli interessi passivi anche attraverso l’introduzione di apposte franchigie, fermo restando il contrasto all’erosione della base imponibile realizzata dai gruppi societari transnazionali”.
Sitografia

