La Camera dei deputati dice sì, con 185 voti favorevoli contro 115 contrari, alla fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione del DL 19/2024 (decreto “PNRR”). Il testo passa ora al secondo ramo del nostro Parlamento per la conversione in legge entro il 1° maggio p.v.
Decreto PNRR, ultima fase. Novità che vanno al Senato
Tra le norme sul lavoro, una prima novità riguarda l’art. 29, comma 2, lett. a) – appalto e subappalto – che immette nell’ordinamento il nuovo comma 1-bis) all’art. 29 del DLgs. 276/2003.
La correzione aggiunge il trattamento normativo a quello economico complessivo (non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto) che va corrisposto al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto (non più nell'”eventuale” subappalto, come da previsione originaria).
Ancora, e di più per essere questa una modifica rilevante: il riferimento è al contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto.
La “patente a punti”
Nel corso dell’iter di conversione sono poi previste modifiche che riguardano la c.d. “patente a punti” digitale (art. 29, comma 19), che imprese e lavoratori autonomi operanti in cantieri temporanei o mobili devono possedere dal 1° ottobre 2024.
Nel testo attuale, il rilascio della patente a crediti è subordinato a precisi requisiti, come l’iscrizione alla Camera di Commercio, il possesso del DURC, del DVR e del DURF, e ha un punteggio iniziale di 30 crediti. Nei cantieri occorrono almeno 15 crediti, decurtati se si commettono violazioni o sopraggiungono infortuni. Sono reintegrabili con corsi di formazione.
Sono soggetti a sanzione amministrativa e all’esclusione da lavori pubblici per 6 mesi imprese e lavoratori autonomi che, operando nell’edilizia, svolgano l’attività senza patente a punti o con punteggio non sufficiente.
Al momento sono esclusi dall’obbligo di possesso della patente coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Ditte e autonomi stabiliti in altro Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato extra Ue dovranno possedere un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge dello Stato italiano.
E’ anche prevista la possibilità di autocertificarne il possesso. Una dichiarazione mendace comporta la revoca della patente, che potrà essere nuovamente rilasciata trascorsi 12 mesi.
Le sanzioni finora stabilite dal decreto PNRR
Il provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa resta. In più, il testo di conversione stabilisce che il non possesso della patente comporta, come anticipato, l’applicazione di una sanzione amministrativa, che è pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro, non soggetta alla procedura di diffida. Qui una modifica rispetto al testo ante conversione: viene rimosso il limite massimo della sanzione, pari a 12.000 euro.
Infine, a seguito di intervento su un refuso, se il contribuente esegue il pagamento integrale dei contributi dovuti entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento, la sanzione applicabile è la riduzione del 50% della sanzione civile fissata da norma.
Sitografia

