Il CNO dei Consulenti del Lavoro propone, in una memoria diretta alla Commissione Finanze del Senato in relazione alla conversione in legge del Decreto c.d. “Agevolazioni fiscali” (D.L. n. 39/2024) che interviene in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura, ravvedimento speciale, atti emessi dall’Amministrazione finanziaria e compensazione dei crediti fiscali, di modificare a novanta giorni (da trenta) il termine a partire dal quale non sono più utilizzabili in compensazione i crediti d’imposta per gli interventi edilizi agevolati in presenza di iscrizioni a ruolo per importi superiori a 10mila euro.
La ragione della proposta sta nell’essere ritenuto, il termine attuale di trenta giorni, “eccessivamente stringente”.
Al contribuente viene di fatto preclusa la via della contestazione di “un’eventuale infondatezza o illegittimità dell’atto, comprimendo le possibilità di […] richiesta di sospensione del pagamento in sede amministrativa o giudiziale”.
La Categoria è peraltro formulato suggerimenti per migliorare il testo del provvedimento.
Sull’utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e la compensazione
Tornando all’utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi, il CNO condivide i miglioramenti alla norma rispetto alle previsioni della legge di Bilancio 2024, rammentando l’esclusione della compensazione tramite F24, con alcune specifiche eccezioni, per i contribuenti con iscrizioni a ruolo per importi superiori a 100mila euro e per i quali i termini di pagamento siano scaduti.
Tra le altre proposte dei Consulenti del Lavoro, anche le modifiche in materia di remissione in bonis, ravvedimento speciale e atti emessi dall’Agenzia delle Entrate.
Sitografia

