Federdistribuzione, Cgil Filcams, Cisl Fisascat e Uiltucs hanno sottoscritto l’accordo per il rinnovo del CCNL DMO – Distribuzione Moderna Organizzata.
Ipotesi di accordo CCNL DMO: decorrenza e durata
Preso atto del Protocollo Straordinario siglato il 12 dicembre 2022, la parte economica decorre dal 1 aprile 2023 e sarà efficace fino al 31 marzo 2027; le modifiche normative invece, salvo le decorrenze previste e specificate per i singoli istituti, sono valide dal 1 maggio 2024.
Le novità introdotte
Congedi per le donne vittime della violenza di genere
La lavoratrice inserita nei percorsi di protezione debitamente certificati ha diritto ad astenersi dal lavoro per un massimo di 90 giorni lavorativi, per motivi connessi al percorso di protezione.
In tale periodo alla lavoratrice viene corrisposta un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, anticipata dal lavoro e posta a conguaglio con i contributi dovuti all’Inps; il periodo di congedo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, ai fini della maturazione delle ferie, delle mensilità aggiuntive e del trattamento di fine rapporto.
La lavoratrice potrà usufruire del congedo su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni; qualora sussistano le condizioni di cui al comma 1, art. 24 del D.Lgs.80/2015, il periodo è prorogato per ulteriori 90 giorni (retribuiti con indennità pari al 100% della retribuzione corrente).
Assistenza sanitaria integrativa
Fondo EST. A decorrere dal 1 aprile 2025 il contributo obbligatorio a carico azienda sarà pari a 13 €.
Cassa sanitaria QUAS. A decorrere dal 01 gennaio 2025 il contributo obbligatorio annuo a carico del datore di lavoro sarà pari a € 370; con decorrenza 1 gennaio 2026, tale contributo sarà elevato a 390 €.
Gli importi sono comprensivi del contributo che assicura le funzioni di tutela e assistenza comprese quelle di diffusione e consolidamento dell’assistenza sanitaria di categoria.
Tempo determinato – causali di assunzione legittima con contratto a tempo determinato
Le Parti hanno definito le causali che potranno essere apposte ai contratti di durata superiore ai 12 mesi e non eccedenti i 24. La legittima applicazione del termine al contratto individuale di lavoro è possibile nei seguenti casi:
- saldi: vendite di fine stagione sia invernali che estive secondo regolamentazione regionale;
- festività natalizie: periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 gennaio;
- festività pasquali: periodo compreso tra i 15 giorni precedenti e i 15 successivi al giorno di Pasqua;
- servizi innovativi: impiego di lavoratori con specifiche mansioni di progettazione e realizzazione di tali prodotti, anche digitali
- sviluppo di metodologie e nuove competenze in ambito digitale nel processo di digitalizzazione;
- lavoratori assunti per aperture o ristrutturazione di unità produttive/ operative per un massimo di 24 mesi;
- incremento temporaneo in caso di progetti o incarichi temporanei di durata superiore a 12 mesi, per una durata massima di 24 mesi.
Rapporti di lavoro a tempo parziale
Dal 1 gennaio 2025, verranno icrementate le ore di prestazione individuale minima fissata fra datore di lavoro e lavoratore. Per quanto riguarda i rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere, a decorrere dal 1 gennaio 2026, su richiesta del lavoratore interessato, l’azienda riconoscerà la variazione contrattuale di seguito specificata. La prestazione part-time sarà dunque non inferiore ai seguenti limiti:
- per le aziende che occupino complessivamente fino a 30 dipendenti:
- 18 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
- 72 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
- 600 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale
- per le aziende che occupino complessivamente più di 30 dipendenti:
- 20 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
- 80 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
- 668 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale
Dal 1 gennaio 2025, tuttavia, sarà possibile stipulare contratti a tempo parziale con studenti, giovani fino a 25 anni di età e lavoratori occupati a tempo parziale presso altro datore di lavoro, della durata di 16 ore per le giornate di sabato e domenica. Il numero di tali contratti non potrà superare i seguenti limiti, calcolati sull’organico a tempo indeterminato al 1 gennaio dell’anno dell’assunzione in servizio nell’unità produttiva:
- fino a 4 dipendenti: 1 lavoratore
- fino a 8 dipendenti: 2 lavoratori
- oltre: 15%, con arrotondamento all’unità superiore.
Clausola elastica/flessibile. Dal 1 gennaio 2025, in alternativa alle maggiorazioni dell’1,5%, a fronte dell’applicazione di clausole flessibili e/o elastiche le parti interessate possono concordare un’indennità annuale in ogni caso pari ad almeno 155 € non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.
CCNL DMO – Distribuzione Moderna Organizzata: i nuovi valori della paga base
Lo sviluppo dei minimi tabellari di seguito riportati comprende quanto riconosciuto a titolo di incremento della paga base- acconto assorbile dal 1 aprile 2023 (Protocollo straordinario di settore sottoscritto il 12 dicembre 2022).
| Livello | paga base dal 01/04/2024 | paga base al 01/03/2025 | paga base al 01/11/2025 | paga base al 01/11/2026 | paga base al 01/02/2027 |
| Q | 2.070,24 € | 2.122,32 € | 2.183,08 € | 2.243,84 € | 2.313,28 € |
| 1 | 1.864,88 € | 1.911,80 € | 1.966,54 € | 2.021,28 € | 2.083,84 € |
| 2 | 1.613,13 € | 1.653,71 € | 1.701,06 € | 1.748,41 € | 1.802,52 € |
| 3 | 1.378,79 € | 1.413,48 € | 1.453,95 € | 1.494,42 € | 1.540,67 € |
| 4 | 1.192,46 € | 1.222,46 € | 1.257,46 € | 1.292,46 € | 1.332,46 € |
| 5 | 1.077,36 € | 1.104,46 € | 1.136,08 € | 1.167,70 € | 1.203,84 € |
| 6 | 967,22 € | 991,55 € | 1.019,94 € | 1.048,33 € | 1.080,77 € |
| 7 | 828,09 € | 848,92 € | 873,23 € | 897,54 € | 925,32 € |
| Operatori di Vendita 1° Cat. | 1.125,65 € | 1.153,97 € | 1.187,01 € | 1.220,05 € | 1.257,81 € |
| Operatori di Vendita 2° Cat. | 943,43 € | 967,21 € | 994,95 € | 1.022,69 € | 1.054,39 € |
Una tantum
A copertura del periodo di carenza contrattuale ai lavoratori in forza al 23 aprile 2024 sarà riconosciuto un importo forfettario una tantum, pari a 350 € lordi (in riferimento al livello 4).
L’importo dovrà essere proporzionato in relazione all’effettivo servizio prestato tra il 1 gennaio 2022 al 31 marzo 2023 e dovrà essere erogato in 2 rate di pari importo:
- con la retribuzione di luglio 2024;
- con la retribuzione di luglio 2025.
| Livello | Una tantum luglio 2024 | Una tantum luglio 2025 |
| 1Q | 303,81 € | 303,81 € |
| 1 | 273,67 € | 273,67 € |
| 2 | 236,73 € | 236,73 € |
| 3 | 202,34 € | 202,34 € |
| 4 | 175,00 € | 175,00 € |
| 5 | 158,11 € | 158,11 € |
| 6 | 141,95 € | 141,95 € |
| 7 | 121,53 € | 121,53 € |
| Operatori di vendita 1 | 165,20 € | 165,20 € |
| Operatori di vendita 2 | 138,69 € | 138,69 € |
Comunicato stampa_ Federdistribuzione
Sitografia

