Il Fisco di Ruffini fissa, con documento AdE n. 9 del 2 maggio 2024, nuove date per il versamento rateizzato delle somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte e dei contributi risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Inps, in ragione dell’articolo 8 del decreto c.d. “Adempimenti” che prevede, in particolare:
- il differimento al 16 dicembre (dal 30 novembre) del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e di primo acconto;
- l’individuazione di un’unica scadenza (il giorno 16 di ogni mese), non oltre la quale versare delle rate mensili successive alla prima.
In parallelo, la circolare dà ai titolari di partita Iva la possibilità di ridurre il numero di versamenti periodici di importo ridotto: l’articolo 9 stabilisce, per l’Iva periodica e per le ritenute sui redditi di lavoro autonomo, una soglia di versamenti minimi pari a 100 euro. Ferme restando le ordinarie scadenze di versamento, pertanto, se l’importo del periodo non supera 100 euro, questo può essere versato congiuntamente a quello relativo al periodo successivo, ma non oltre il 16 dicembre dell’anno stesso.
Nuove sono le modalità di corresponsione delle imposte e dei contributi; il decreto “Adempimenti” prevede:
- per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, la possibilità di disporre in via preventiva, su un conto di pagamento aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate, l’addebito di somme dovute per scadenze future (articolo 17);
- l’estensione, anche progressiva, dell’utilizzo della piattaforma “PagoPA” in relazione alle somme che possono essere pagate con modello F24 (articolo 18).
AdE sulla razionalizzazione delle comunicazioni obbligatorie
Per il depositario delle scritture contabili viene introdotta la possibilità, in caso di inerzia del cliente, di comunicare all’Agenzia delle entrate il recesso dal proprio incarico (articolo 4), evitando così che, in caso di controlli in loco, gli organi verificatori si rechino presso un depositario in sostanza ormai cessato. Contestuale è l’altra possibilità, data all’ex-depositario, di liberarsi anche riguardo al Fisco dall’obbligo di tenuta e conservazione delle scritture.
Trascorsi 60 giorni dall’avvenuta cessazione dell’incarico senza che il contribuente abbia provveduto ad effettuare la comunicazione, perciò, sarà l’ex-depositario, informando dell’intenzione di avvalersi di tale facoltà, ad effettuare la comunicazione (secondo le modalità e tempistiche stabilite dal provvedimento 17 aprile 2024).
Chi è tenuto all’invio al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie, inoltre, lo fa “a regime” con cadenza semestrale (articolo 12). Le scadenze di trasmissione, stabilite da ultimo con dm 8 febbraio 2024, sono:
- il 30 settembre di ogni anno, per le spese sanitarie sostenute nel primo semestre dell’anno stesso;
- il 31 gennaio di ogni anno, per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre dell’anno precedente.
Questo specifico adempimento (ex art. 4-quinquies dl “Anticipi”), può venir meno per i commercianti al minuto di farmaci che memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
I servizi digitali da rinforzare
Gli incentivi al miglioramento e all’utilizzo dei servizi digitali e delle soluzioni software passano attraverso:
- l’introduzione di un modello unico di delega, valido sia per l’Agenzia delle entrate sia per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, con il quale il contribuente potrà, con un’unica operazione, individuare puntualmente e consapevolmente i servizi per i quali intende conferire la delega all’intermediario (articolo 21);
- il potenziamento dei canali di assistenza a distanza, l’implementazione della registrazione delle scritture private e dell’ottenimento di certificati rilasciati dall’Agenzia, il rafforzamento delle modalità di confronto “a distanza” tra contribuente e uffici dell’Amministrazione finanziaria, nonché lo scambio della documentazione relativa all’attività di controllo e accertamento (articolo 22);
- la messa a disposizione dei contribuenti, all’interno della propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, di servizi digitali per la consultazione e l’acquisizione di tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dalle Entrate che li riguardano (articolo 23);
- l’implementazione di soluzioni software che possano essere installate su un qualsiasi dispositivo, come quelli più evoluti di pagamento elettronico denominati “SmartPOS”, che siano in grado di consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico (articolo 24).
Misure, tutte, da attuare attraverso appositi provvedimenti agenziali.
Quando AdE non può
Per effetto di quanto previsto all’articolo 10, l’Agenzia delle entrate, salvo casi di indifferibilità e urgenza, non può inviare comunicazioni e inviti al contribuente nei due seguenti periodi dell’anno:
- 1° agosto – 31 agosto
- 1° dicembre – 31 dicembre.
Tra gli atti interessati dalla disposizione rientrano le comunicazioni concernenti gli esiti dei controlli automatizzati e dei controlli formali delle dichiarazioni, gli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, nonché le lettere di invito per l’adempimento spontaneo.
La previsione non fa venir meno la sospensione, già prevista ex lege nel periodo 1° agosto – 4 settembre, in relazione al pagamento delle somme dovute in esito alla stessa tipologia di atti, nonché in relazione alla trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dagli enti impositori.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it
www.fiscooggi.it

