L’ INL, con la Nota n. 795 del 24 aprile 2024, ha fornito chiarimenti sull’apprendistato di primo livello, ovvero:
- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
in merito allo svolgimento di attività stagionali.
Il principio di coerenza
Il chiarimento riguarda la disciplina, contenuta nel D. Lgs. n. 81/2015, nel DI 12 ottobre 2015 e nella circolare n. 12/2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che prevede nel corso del contratto di apprendistato di primo livello, per il datore di lavoro, una verifica atta ad accertare la coerenza tra figura contrattuale (attività lavorative) e titolo di studio. Ricordiamo che tale regolamentazione è gestita dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
E’ perciò precisato che, previa verifica dell’effettiva fattibilità, è possibile stipulare un contratto di apprendistato stagionale anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato dai giovani studenti: tutto ciò si traduce in possibilità di acquisire competenze organizzative, trasversali, umane e relazionali.
Un patrimonio per lo sviluppo professionale dei giovani studenti che potranno, al contempo, raggiungere obiettivi formativi e acquisire un bagaglio esperienziale da non sottovalutare.
La sottoscrizione del protocollo (comma 6, art. 43 D. Lgs. n. 81/2015) come garanzia
L’utilità del contratto di apprendistato di primo livello è garantita dalla sottoscrizione dello stesso: vengono difatti stabiliti, ai sensi del protocollo di cui al comma 6, art. 43 D. Lgs. n. 81/2015, il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro. La coerenza del percorso formativo e l’utilità del contratto di apprendistato sono dunque assicurati.
Sitografia

