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  Economia  La riforma fiscale. IRPEF E IRES revisionati in Cdm 79
EconomiaFisco

La riforma fiscale. IRPEF E IRES revisionati in Cdm 79

redazioneredazione—Maggio 6, 2024
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Il Consiglio dei Ministri n. 79 della scorsa settimana ha, tra l’altro, approvato in esame preliminare un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale, opera sul regime impositivo dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle società e degli enti (IRES), che ne escono revisionati.

Revisionati i redditi

Terreni

Fino ad oggi, il reddito agrario era correlato esclusivamente alle attività agricole svolte sul terreno. La nuova disciplina include attività non incentrate sullo sfruttamento diretto del terreno agricolo:

a. le “colture fuori suolo” (es. attività idroponica), anche svolte in immobili, rientranti in specifiche categorie catastali ed entro determinati limiti (la parte eccedente del reddito concorrerà alla formazione del reddito d’impresa);

b. le attività dirette alla produzione di beni anche immateriali mediante coltivazione, allevamento, silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni registrate o soggette a registrazione a fini IVA. Di conseguenza, si qualifica reddito dominicale quello correlato agli immobili utilizzati per le colture fuori suolo, che quindi non sono produttivi di reddito di fabbricati, se non sono oggetto di locazione.

Lavoro dipendente

Nuove esclusioni dalla formazione del reddito di lavoro dipendente riguardano contributi e premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.

In attesa, poi, che venga introdotto un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilità, il decreto approvato da Governo prevede l’erogazione (gennaio 2025), di un’indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti per i quali, nell’anno 2024, ricorrano queste condizioni:

  • reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
  • coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, ove l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato;
  • imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.

Lavoro autonomo

Con il decreto nasce un criterio generale di determinazione del reddito da lavoro autonomo: il principio di onnicomprensività, in analogia ai lavoratori dipendenti: il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni sarà costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività. Inoltre, si prevede che siano escluse dalla formazione del reddito, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali, anche le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate al committente e il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi ad essi connessi.

Resta il principio di cassa

Si conferma il principio di cassa quale criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo di imposta; pertanto i compensi rilevano al momento della percezione e i costi sono deducibili nell’esercizio di effettivo sostenimento della spesa. Sono salve le deroghe previste (es. per ammortamenti, canoni di leasing e quote di TFR).

Si estende il regime della tassazione separata alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica professionale.

Si prevede un’apposita disciplina relativa alla deducibilità delle spese relative a beni ed elementi immateriali sostenute nell’esercizio di arti e professioni.

Si introduce il principio di neutralità fiscale (non realizzando quindi plusvalenze o minusvalenze) con riferimento a:

– operazioni straordinarie (conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a società tra professionisti);

– apporti in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici;

– apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o società semplici in altre associazioni o società costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti.

Quando?

In merito al regime temporale di applicazione delle nuove misure:

  • in materia di redditi da lavoro autonomo, l’applicazione è prevista a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
  • in relazione alle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, si istituisce un regime transitorio in base al quale fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal decreto, riguardanti la deducibilità delle spese e la concorrenza alla formazione del reddito delle relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime;
  • in materia d’imputazione temporale dei compensi assoggettati a ritenuta, le novità hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano conformi alla nuova disciplina. Restano comunque fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.

Redditi diversi

E’ stabilito che per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria acquistati per effetto di donazione si assuma come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante, aumentato dell’imposta sulle donazioni e di ogni altro costo successivo inerente. Inoltre, in analogia con quanto avviene per i terreni acquistati per effetto di successione, con riferimento alle cessioni degli immobili acquisiti per donazione da non più di cinque anni si prevede ora la concorrenza alla formazione del costo di acquisto anche dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente.

Disposizioni in materia di redditi d’impresa (IRES)

Si realizza una prima fase di attuazione della delega in materia di razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili e di modifica dei criteri di determinazione dei redditi di impresa.

In materia di determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti, al fine di avvicinare valori contabili e valori fiscali, si modifica il trattamento tributario:

  • delle sopravvenienze attive derivanti da proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, che potranno concorrere a formare il reddito esclusivamente nell’esercizio in cui sono incassati;
  • della valutazione delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi;
  • delle differenze sui cambi.

Ulteriore importante novità è l’immissione nell’ordinamento fiscale di una disciplina in materia di riallineamenti dei disallineamenti tra valori fiscali e valori contabili volta ad assicurare l’omogeneizzazione delle regole proprie dei diversi regimi di riallineamento attualmente esistenti.

In materia di conferimenti di azienda effettuati tra soggetti residenti e nell’esercizio di imprese commerciali, il testo – che ancora non guadagna spazio in Gazzetta Ufficiale – introduce la possibilità per la società conferitaria di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale avviene il conferimento, per l’applicazione di un’imposta sostitutiva da versare in un’unica soluzione ed entro uno specifico termine, sui maggiori valori attribuiti in bilancio a immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta, e si introduce una disciplina inerente all’entrata in vigore e al regime transitorio connesso alle nuove disposizioni in materia di riallineamento.

Per ultimo, subisce aggiustamenti il regime di riporto delle perdite da parte delle società residenti, ai fini della determinazione della base imponibile IRES. In che modo? Intervenendo, in particolare, in materia di fusione, scissione, scissione per scorporo, conferimenti di partecipazioni in società e liquidazione.

Sitografia

www.governo.it

79CDMdlgsIresIRPEFRiforma Fiscale
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inbreve. GdP: lavoratori, accesso ai dati (sempre)
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