Chiarimenti INL circa la dimissioni pervenute da parte dei neogenitori. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro chiarisce le modalità e le tempistiche relative alle modalità di esercizio della revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto, e convalidate dall’Ispettorato territoriale del Lavoro ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001.
L’art. 55, comma 4, recita: “La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all’articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro”.
Chiarimenti INL
Nella nota, si rammenta anzitutto che, nelle ipotesi di dimissioni volontarie di genitori lavoratori con figli minori di 3 anni, l’efficacia delle dimissioni è subordinata alla loro convalida da parte dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, al fine di verificare che l’atto sia genuino e frutto di una libera scelta del genitore e non imposto dal datore di lavoro.
Inoltre la richiesta di dimissioni costituisce un atto unilaterale recettizio, la cui efficacia è condizionata al suddetto provvedimento di convalida. Questo permette, dunque, che le dimissioni possano essere soggette a revoca: o in un momento antecedente alla loro efficacia (prima dell’emanazione del provvedimento di convalida) oppure in un momento successivo alla convalida ma antecedente alla decorrenza delle dimissioni stesse e quindi alla risoluzione del rapporto.
Revoca
La revoca delle dimissioni richiede comunque un esame istruttorio da parte dell’Ispettorato che, “valutata attentamente la fondatezza delle motivazioni addotte, provvederà all’annullamento del relativo provvedimento”, e potrà programmare “gli eventuali accertamenti ispettivi a tutela della lavoratrice/del lavoratore interessati, qualora si ritenga che nei confronti degli stessi possano essere stati adottati comportamenti datoriali discriminatori o comunque illeciti”.
Sitografia
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