Fondamentale, a seguito delle novità che investono la materia e con esse i canonici dubbi, cui non era seguito alcun decreto attuativo MIMIT, conoscere che il Governo Meloni ha appena depositato un emendamento (6.1000) al Ddl di conversione del decreto 39/2024. E’ calendarizzato al Senato mercoledì 15 maggio, ore 15.00.
Attenzione massima, dunque, alle correzioni che esso propone alla disciplina del credito d’imposta Transizione 5.0 (art. 38, DL 19/2024).
Quali dubbi e quali ritocchi?
In estrema sintesi, i ritocchi investono:
– la decorrenza degli investimenti oggetto di agevolazione;
– dettagli sulla procedura di accesso al beneficio;
– una precisazione sui controlli.
Sul testo in versione originaria dell’art. 38 citato, l’agevolazione è scritto venga riconosciuta alle imprese che “negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti” agevolati. La dicitura ha ingenerato dubbi interpretativi, alimentati dalla Relazione illustrativa: “alla luce del tenore testuale delle disposizioni (che fanno decorrere le agevolazione dalla data di entrata in vigore del decreto legge), devono ritenersi ammissibili anche gli investimenti effettuati antecedentemente all’emanazione dei decreti attuativi (purché ovviamente, dopo l’entrata in vigore del decreto-legge) se gli stessi possono essere ricompresi nell’ambito del progetto di innovazione che sarà presentato una volta definitosi esaustivamente il quadro normativo”.
Così, entrato in vigore il dl 19/2024 in data 2 marzo 2024, stando alla Relazione avrebbero potuto essere esclusi dal vantaggio fiscale del credito d’imposta Transizione 5.0 gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 1° marzo 2024.
Ebbene, l’emendamento in discussione domani prevede che le parole “negli anni 2024 e 2025”, foriere di incertezza, vengano sostituite le parole “dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025”. In tal modo, viene esplicitato che rientrano nell’agevolazione a commento gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024, chiarendo così il periodo temporale di applicazione.
Resta indietro, ancora, un secondo dubbio: cosa intendere per “effettuazione dell’investimento”? Il momento, cioè, andrebbe determinato in base al principio di competenza o, viceversa, in relazione all’avvio dell’investimento?
Di questo non si ha traccia nel testo che emenda. Verosimilmente, risposta si avrà nel DM attuativo.
Ancora una modifica, viene proposta dall’Esecutivo, che riguarda il comma 10 dell’art. 38, sulla procedura di accesso al beneficio come più sopra elencata.
Non si tocca la parte di essa che prevede la presentazione della comunicazione preventiva al GSE (con la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti), unitamente alla comunicazione circa la descrizione del progetto di investimento e il costo di esso. Cambia, nell’emendamento presentato, che il GSE comunichi “mensilmente”, non “quotidianamente” come da testo originario, al MIMIT l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di beneficiare del credito prenotato e il suo importo, assicurando che la somma complessiva dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa.
Domani, in giornata, notizie di dettaglio su questo nuovo emendamento all’atteso credito.
Sitografia

