Con la Circolare n. 11/E l’Agenzia fornisce istruzioni circa il ravvedimento speciale, quale beneficio per sanare con sanzioni ridotte le violazioni relative alle dichiarazioni per il periodo di imposta 2022.
Fino al 31 maggio sarà inoltre possibile usufruire della riapertura dei termini per la procedura di regolarizzazione riferita alle dichiarazioni presentate per l’anno 2021 e per gli anni precedenti.
Le istruzioni contenute nella circolare in oggetto sono dettate dalle novità introdotte dal decreto Milleproroghe e dal decreto Agevolazioni fiscali.
Violazione dichiarazioni periodo di imposta 2022
Il decreto Milleproroghe, difatti, ha esteso l’applicabilità del ravvedimento speciale alle dichiarazioni presentate per il periodo di imposta 2022.
L’agevolazione consiste nel pagamento di una sanzione pari a 1/18 del minimo edittale previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Entro il termine sopra specificato:
- dovrà essere versato l’intero importo o la prima rata della sanzione
- dovranno essere rimosse le irregolarità o le omissioni oggetto di risanamento
In caso di pagamento rateale sono dovuti gli interessi del 2% annuo. Le 3 rate successive alla prima saranno versate entro il:
- 30 giugno
- 30 settembre
- 20 dicembre
Restano validi i ravvedimenti già effettuati al 29 febbraio 2024, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe.
2021 e anni precedenti
Il decreto Agevolazioni fiscali, invece, ha previsto la riapertura dei termini per il ravvedimento speciale relativo alle violazioni operate sulle dichiarazioni presentate per il periodo di imposta 2021 e precedenti.
I soggetti interessati da questa ulteriore finestra:
- contribuenti che non abbiano perfezionato entro il 30 settembre 2023 la procedura di regolarizzazione
- contribuenti che intendano sanare ulteriori violazioni, diverse da quelle già regolarizzate
La regolarizzazione presuppone la rimozione di irregolarità e omissioni e il versamento entro il 31 maggio 2024:
- delle somme dovute in un’unica soluzione
- di un importo pari a 5 delle 8 rate previste dall’ art. 1, comma 174, della legge di bilancio 2023. Sulle residue 3 rate sono dovuti interessi pari al 2% annuo; le stesse saranno versate entro il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre.
Sitografia

