Con la Risoluzione n. 25/E, l’Agenzia delle Entrate comunica il rispristino dei codici tributo necessari a compensare i crediti di imposta per investimenti Transizione 4.0.
Gli stessi, infatti, erano stati sospesi (Risoluzione 19/E del 12 aprile 2024). Il decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024 ha dunque definito il contenuto e le modalità per l’invio dei modelli di comunicazione in oggetto.
Pertanto, ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti Transizione 4.0, ovvero:
- investimenti in beni strumentali nuovi (articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, legge, n. 178/2020)
- investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica (articolo 1, commi 200, 201 e 202, legge n. 160/2019)
le imprese potranno utilizzare i seguenti codici tributo:
- 6936_ Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (allegato ‘A’ alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020)
- 6937_ Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (allegato ‘B’ alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020)
- 6938_ Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative (art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019)
- 6939_ Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno (art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020)
- 6940_ Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia (art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020)
Come anno di riferimento, le imprese dovranno indicare l’anno di completamento dell’investimento agevolato.
Sitografia

