Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento “Variazioni in diminuzione dell’IVA negli istituti disciplinati dal Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza”.
La disciplina recata in materia dall’art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 è stata più volte oggetto di istanze di interpello, con riguardo ai presupposti per la variazione da parte del cedente o prestatore e agli effetti che ne derivano per il cessionario o committente.
Il documento approfondisce le problematiche connesse agli intrecci tra “norme fiscali” e “norme concorsuali” ed evidenzia le difficoltà nel coordinare due corpi di misure eterogenee.
“Nonostante il tempo e le riforme intervenute – afferma il presidente del Consiglio nazionale, Elbano de Nuccio – l’intersecarsi tra interessi privatistici ed esigenze di copertura di fabbisogni collettivi rende ancora oggi la materia priva di un inquadramento sistematico. Con riferimento alla previgente disciplina anche i più recenti documenti di prassi risultano improntati alla tesi che la “certezza giuridica” del mancato incasso sia imprescindibile presupposto per consentire al creditore falcidiato l’emissione della nota di credito, documento nella prassi da sempre ritenuto, a torto o a ragione, strumentale al recupero dell’imposta attraverso la variazione in diminuzione”.
“A sopportarne le conseguenze – prosegue – imprese e professionisti, e in genere la massa dei creditori, forzati a tempi lunghi, talvolta inconcepibilmente lunghi, per poter ottenere il diritto al credito relativo all’imposta non incassata. Con tutte le conseguenti ed evidenti penalizzazioni, non solo di natura finanziaria”.
Il documento torna sul diritto unionale
“La Corte di Giustizia europea – sottolinea – alla luce dei principi di diritto unionale, ha ripetutamente affermato che, in virtù del principio di neutralità dell’imposta, la base imponibile dell’IVA deve essere costituita dal corrispettivo realmente percepito dal soggetto passivo e l’Amministrazione finanziaria non può riscuotere, a titolo di imposta, un importo superiore a quello da questi percepito a tale titolo. Di conseguenza, quando l’insolvenza del debitore risulta certa, o ragionevolmente certa, la normativa interna di ciascuno Stato deve riconoscere al contribuente il diritto di recuperare la maggiore imposta versata all’erario e non incassata. Proprio alla giurisprudenza comunitaria – conclude – va verosimilmente ricondotto il passaggio dal presupposto della “certezza giuridica” a favore della “ragionevole certezza” del mancato pagamento”.
Sitografia

