Negli investimenti in quote di OICR, considerata la presunzione di cessione a titolo oneroso diretta a escludere dal regime agevolato i redditi maturati fino alla data del conferimento nel PIR, i valori da considerare per determinare il reddito sono quelli alla data del conferimento.
Gli OICR non quotati
In particolare, per gli OICR non quotati:
– il valore di conferimento coincide, in linea generale, con quello rilevabile dall’ultimo prospetto periodico disponibile alla data del conferimento;
– il valore di acquisto coincide con il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote alla medesima data.
Ma, con riferimento ai FIA (Fondi di Investimento Alternativi) chiusi, che non hanno ancora concluso la sottoscrizione, ai fini della corretta tassazione dei redditi di capitale maturati alla data del conferimento nel PIR, se tra la data dell’ultimo prospetto disponibile e quella del conferimento si sono realizzate movimentazioni non riflesse nell’ultimo valore di prospetto disponibile, il valore delle quote o azioni alla data del conferimento sarà dato dal valore di prospetto rettificato delle variazioni intervenute fino al conferimento. Altrimenti, la determinazione dei redditi maturati alla data di conferimento avverrebbe su valori non omogenei.
Per ultimo, la risposta agenziale n. 117/2024 precisa che per effetto del conferimento delle quote, il regime agevolato dei PIR si applica ai redditi conseguiti a partire da tale data.
Sitografia

