Con la circolare INPS n. 69, l’Istituto di previdenza dà indicazioni sulla portata applicativa dell’articolo 1, commi da 126 a 130, della legge di Bilancio per il 2024, che torna ad immettere nell’ordinamento, per il biennio 2024-2025, il riscatto di periodi non coperti da contribuzione.
Torna il riscatto
La facoltà è riconosciuta in favore degli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata (art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, n. 335), privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1° gennaio 1996), e non già titolari di pensione.
Condizione per l’esercizio della facoltà di riscatto in argomento è, quindi, l’iscrizione dell’interessato in uno dei regimi previdenziali richiamati dalla norma. Tale condizione si intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda medesima.
Ulteriore condizione per l’accesso alla facoltà di riscatto è la non titolarità, in capo al beneficiario, di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi Gestione pensionistica obbligatoria.
La liquidazione della pensione è, quindi, da considerarsi preclusiva all’esercizio della facoltà.
Sitografia

