Circolare n. 12 di AE (in formato domanda e risposta) circa la compilazione e l’apposizione del visto di conformità per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2023.
L’Amministrazione finanziaria evidenzia i principali aspetti di novità, che riguardano l’anno d’imposta 2023, alla luce dei quesiti formulati dai centri di assistenza fiscale (CAF). Tra le domande, le questioni concernenti l’utilizzo, la compilazione e l’apposizione del visto di conformità, in relazione al modello di dichiarazione dei redditi semplificato (modello 730/2024); sono fornite, inoltre, precisazioni concernenti alcuni oneri detraibili.
Estensione dell’utilizzo del 730 semplificato
Sappiamo già che il decreto Adempimenti ha reso progressivamente accessibile a tutte le persone fisiche non titolari di partita Iva l’utilizzo del modello 730/2024. Pertanto, il modello di dichiarazione semplificato può essere presentato, a regime, anche dai soggetti, non titolari di partita Iva, che non conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati. A partire dalle dichiarazioni presentate nell’anno 2024 e relative al periodo d’imposta 2023, tali soggetti possono presentare il modello 730/2024 senza sostituto d’imposta.
Rilascio del visto di conformità
Nella Sezione II del Quadro L del modello 730/2024 vanno indicati i valori dei terreni, ivi compresi quelli edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2023. In tale Sezione sono distintamente indicate le rivalutazioni dei terreni edificabili, dei terreni agricoli e dei terreni oggetto di lottizzazione, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato il relativo versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 16% entro il 15 novembre 2023, in un’unica soluzione oppure della prima rata (delle tre previste) di pari importo.
Nel caso di comproprietà di un terreno o di un’area rivalutata sulla base di una perizia giurata di stima, ciascun comproprietario deve dichiarare il valore della propria quota per la quale ha effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta. Nel caso di versamento cumulativo dell’imposta per più terreni o aree, deve essere distintamente indicato il valore del singolo terreno o area con la corrispondente quota dell’imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi.
Nello specifico, nella Sezione II del Quadro L del modello 730/2024, è indicato l’importo dell’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti rivalutazioni del valore dei terreni. Tale importo è oggetto di visto di conformità e il CAF o il professionista abilitato deve controllare e conservare le quietanze di avvenuto versamento tramite modello F24.
Documentazione spese Superbonus al 90%
Affinché si possa usufruire della detrazione Superbonus nella misura del 90%, per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023, il contribuente deve risultare titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare e che abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.
Ai fini dell’apposizione del visto di conformità in relazione alle predette spese, il contribuente può provare tali circostanze attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale attesti la composizione del nucleo familiare, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, e che il reddito di riferimento dello stesso anno, non è superiore a 15.000 euro.
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

