E nell'acceso confronto tra CNDCEC e CdL sul decreto 139 si inseriscono i giovani commercialisti
All’accusa, nero su bianco, del Presidente dei Consulenti del lavoro, Rosario De Luca, ai commercialisti di invadere, riformando il DLgs. 139/2005, il campo di competenza degli iscritti al proprio Ordine professionale, segue la replica del Presidente del CNDCEC, Elbano de Nuccio.
Due lettere – l’una del 1° giugno, l’altra del 3 giugno – indirizzate al Ministro della Giustizia, Nordio, testimoniano la contesa sul riformulato art. 1-bis della bozza di riforma, che include tra le attività tipiche della professione la consulenza e tutti gli adempimenti previsti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nonché l’asseverazione e la certificazione dei contratti di lavoro.
De Luca, indubitabilmente trasalito dinnanzi ad una simile previsione, la bolla come “gravemente lesiva delle vigenti norme che stabiliscono le rispettive competenze professionali degli iscritti nei vari albi e le relative esclusive”.
De Nuccio, viceversa, sostiene che “le proposte di modifica non mirano in alcun modo a sottrarre competenze ad altre categorie professionali, bensì a riordinare la disciplina della professione” di commercialista, includendo tra le attività tipiche quelle che già oggi gli iscritti all’albo svolgono regolarmente. In definitiva, non è appropriazione delle competenze altrui.
Proprio nella legge istitutiva dell’Ordine dei Consulenti i Commercialisti sono legittimati a svolgere adempimenti in materia lavoro
La nuova formulazione dell’articolo 1-bis, comma 4, lettera a-bis), continua la lettera di de Nuccio, “non fa altro che riprendere quanto già disposto dall’articolo 1, comma 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12”, che “non ha escluso i commercialisti dallo svolgimento dell’attività legata alla materia del lavoro”, senza che possa intravedersi “alcuna intenzione di porre in essere riforme lesive a danno di altre categorie professionali, o di scegliersi competenze professionali che non siano strettamente legate al percorso formativo di accesso all’albo e tantomeno ampliare il mercato dei servizi dei propri iscritti”.
E rincara, affermando come vero il contrario: “Per tutte – scrive – bastino le curatele fallimentari, laddove il legislatore in ultima istanza ha consentito ai consulenti del lavoro di iscriversi nell’albo di cui all’articolo 356 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14/2019, pur non avendo gli stessi alcuna formazione nel diritto fallimentare e nella gestione della crisi di impresa”.
Nel dibattito si inseriscono ora i giovani commercialisti, i quali ritengono che l’introduzione delle specializzazioni, prevista dall’art. 39-bis della bozza di riforma della legge ordinamentale dei commercialisti, va coordinata con i tanti albi, registri ed elenchi esterni alla professione, anche nell’ottica di avere una formazione professionale che non sia “ripetitiva e causa di notevoli difficoltà e perdite di tempo per i colleghi”.
L’osservazione raggiunge direttamente il CNDCEC in merito al DLgs. 139/2005, su cui – fa notare la professione economico-contabile protagonista della volontà di riformare il testo – è stata avviata una consultazione interna alla categoria che culminerà con l’assemblea speciale dei Presidenti degli Ordini locali (metà giugno).
Sitografia
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