Il Gruppo IVA assume gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione delle disposizioni in materia di IVA con riferimento «alle operazioni per le quali l’imposta diventa esigibile o il diritto alla detrazione è esercitabile» a partire dal momento di efficacia dell’opzione per la relativa costituzione.
Istanza di interpello
Con specifico riguardo al requisito del vincolo finanziario, il decreto IVA subordina l’ammissione a un Gruppo IVA al verificarsi di due condizioni:
– la sussistenza tra soggetti passivi d’imposta del rapporto di controllo, diretto o indiretto, o la sottoposizione degli stessi ad analoga forma di controllo da parte della medesima entità;
– la permanenza del suddetto legame almeno dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui l’opzione per la costituzione del Gruppo IVA stesso ha effetto.
Una volta costituito, il Gruppo IVA può subire modifiche nella sua composizione soggettiva, per effetto della inclusione di entità
che potrebbero acquisire i requisiti di partecipazione al regime successivamente alla sua attivazione o in conseguenza del venir meno di alcuno dei suddetti requisiti dopo l’esercizio dell’opzione.
Per quanto di interesse nella risposta ad interpello n. 128/2024 circa l’inclusione di nuova società in un Gruppo Iva, in costanza di un Gruppo IVA già costituito, qualora nel corso di un anno di validità dell’opzione [poniamo anno x] venga conseguito il controllo di un soggetto precedentemente non ricompreso nel perimetro soggettivo del Gruppo, il vincolo finanziario si considera instaurato nei confronti di tale soggetto nel medesimo anno [anno x] qualora tale controllo sussista almeno alla data del 1° luglio dello stesso anno solare, con l’effetto di far decorrere la sua partecipazione al Gruppo IVA dall’anno successivo [anno x+1] . Qualora, invece, il controllo venga conseguito in data successiva al 1° luglio dell’anno a riferimento, il vincolo finanziario si considera instaurato nel corso dell’anno solare [anno x+1] , con l’effetto che la partecipazione al Gruppo IVA del nuovo soggetto decorrerà dal successivo anno [poniamo anno x+2] .
Tanto premesso, nel caso di specie la comunicazione per l’inclusione nel Gruppo IVA andava presentata entro 90 giorni decorrenti dalla data del 1° luglio 2023, ma è stata trasmessa tardivamente fruendo dell’istituto della remissione in bonis, ed «è stata tacitamente accolta e la società […] risulta essere stata inclusa nel Gruppo IVA […]».
Stante la decorrenza dell’inclusione della citata società nel Gruppo IVA dal 1° gennaio 2024 e, conseguentemente, il venir meno della sua soggettività passiva individuale ai fini IVA dalla medesima data e per il tempo di efficacia dell’opzione, il Fisco ritiene di condividere la soluzione prospettata.
Soluzione al passaggio al Gruppo IVA
In particolare, si concorda con l’adozione delle disposizioni contenute nel dlgs n. 471/1997, per regolarizzare le fatture ricevute riportanti l’errata indicazione della partita IVA della società BETA in luogo di quella del Gruppo IVA. Le fatture di acquisto, una volta regolarizzate, potranno partecipare alla liquidazione IVA del Gruppo.
Anche le fatture attive, emesse dal 1° gennaio al 13 febbraio 2024 con la partita IVA della società, dovranno concorrere in ogni caso alla liquidazione IVA del Gruppo. In tale evenienza, al fine di notiziare dell’errore i propri cessionari/committenti, il Rappresentante del Gruppo IVA dovrà inviare delle ”note di cortesia” indicando quali fatture vanno associate alla partita IVA del gruppo; dette note potranno transitare al di fuori del SdI e andranno conservate unitamente alle fatture originali.
Sitografia

