La quietanza – diritto del debitore ex art. 1199 c.c. – rilasciata con apposito documento, distinto dalla fattura già assoggettata al bollo, può usufruire dell’esenzione di cui alla Nota 2, lett. b) all’art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72. Il creditore che riceve il pagamento è dunque tenuto, a richiesta e a spese del debitore, a rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore.
Fiscalmente, ai sensi dell’art. 13 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72, è dovuta l’imposta di bollo di 2 euro, per ogni esemplare, su:
– fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti (anche non sottoscritti ma spediti o consegnati tramite terzi);
– ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione amministrativa (pecuniaria).
Quietanza, bollo ed eccezioni
Tuttavia, specifica la risposta ad interpello n. 129/E/2024, alcune eccezioni debitamente descritte nella Nota sopra richiamata, al medesimo art. 13, escludono la debenza del bollo. Così è:
– se la somma non supera 77,47 euro;
– per la quietanza o la ricevuta che viene apposta sui documenti già assoggettati al bollo o esenti.
Ciò significa che, se la quietanza si sostanzia in un documento distinto dalla fattura che ha già scontato l’imposta di bollo, essa risulta a sua volta assoggettata al tributo. In questa circostanza, infatti, non opera l’esclusione prevista dalla lett. b) della Nota 2 al citato art. 13.
Circa le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo, la prassi agenziale qui a commento sottolinea che il tributo (pari ad euro 2) sulle quietanze, può essere corrisposto ex art. 3, DPR 642/72:
– pagando l’imposta ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, che rilascia l’apposito contrassegno telematico, ovvero
– virtualmente, “mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale”, dopo aver ottenuto l’autorizzazione ad adottare tale modalità di versamento (art. 15, DPR 642/72).
Sitografia
www.agenziaentrate.gov.it

