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  Fisco  In vigore la revisione delle sanzioni tributarie
Fisco

In vigore la revisione delle sanzioni tributarie

redazioneredazione—Luglio 2, 2024
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Il 28 giugno 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 87 (del 14 giugno 2024) che opera nel campo del sistema di revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale. L’obiettivo delle modifiche è quello di aumentare l’efficacia delle sanzioni e al contempo renderle maggiormente proporzionali nei confronti del reo.

La presente revisione è entrata il vigore il 29 giugno 2024 e modifica, in parte, i seguenti decreti legislativi:

  • Decreto legislativo 74/2000 relativamente ai reati su imposte di redditi e IVA;
  • Decreto legislativo 471/1997 in materia di sanzioni tributarie non penali;
  • Decreto legislativo 472/1997 relativo alle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative tributarie.

All’articolo 5 del presente Decreto si chiarisce che le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 si applicheranno alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Sistema di sanzioni penali: sopra i 150mila euro, reclusione fino a 2 anni

L’articolo 1 definisce le modifiche apportate al Dlgs 47/2000, relative alle definizioni di “crediti inesistenti” e “crediti non spettati“. I primi si intendono come quei crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi e soggettivi specificatamente indicati nella disciplina di riferimento oppure quei crediti che sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artefici. I “crediti non spettati”, invece, sono rappresentati da crediti che, seppur in possesso di requisiti oggettivi e soggettivi, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina tributaria.

L’articolo riporta la sanzione relativa all’omissione dei versamenti delle ritenute dovute e certificate (Modifica art. 10-bis Dlgs 74/2000). Per le ritenute di importo maggiori a 150mila euro per ciascun periodo d’imposta, la pena è la reclusione da sei mesi a due anni qualora siano in atto due scenari possibili:

  • il debito tributario non è in corso di estinzione tramite rateizzazione;
  • se l’ammontare residuo è superiore a 50mila euro e decade il piano di rateizzazione.

Ancora sul fronte penale, vengono disposte le cause di non punibilità relativa alla valutazione del reato. Il giudice è tenuto a valutare, in particolare:

  • l’entità dello scostamento dell’imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità;
  • l’avvenuto adempimento dell’obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l’ente;
  • l’entità del debito residuo, in fase di estinzione;
  • la situazione di crisi.

Le modifiche apportate al Dlgs, definiscono altri due importanti ambiti nella riforma: il 12-bis, che prevede che il sequestro nei reati tributari finalizzato alla confisca non può essere disposto se si ha in corso l’estinzione del debito mediante rateizzazione, e il 21-ter, che rafforza ulteriormente il divieto di duplicazione dei procedimenti e delle sanzioni sulla stessa persona.

Sanzioni amministrative

L’articolo 2 modifica il Dlgs 471/1997. Le modifiche definiscono una sanzione amministrativa del 70 per cento della maggior imposta dovuta (un un minimo di 150mila euro) per i seguenti casi:

  • reddito dischiarato inferiore a quello accertato;
  • imposta inferiore a quella dovuta;
  • un credito superiore a quello spettante;
  • dichiarazioni in cui si espongono indebite detrazioni d’imposta.

Si applica invece il 120 per cento per i casi di omessa presentazione delle dichiarazioni di imposte sui redditi, sostituti d’imposta, IVA e Irep.

Misure proporzionali e calibrate all’UE

All’articolo 3 si trovano le modifiche apportate al Dlgs 472/1997 e si occupa in particolare di disposizioni generali sulle sanzioni amministrative tributarie, regolandone la materia e l’applicazione. Si specifica che “la determinazione della sanzione è effettuata in ragione del principio di proporzionalità” dunque, dopo tre anni dal passaggio in giudicato, con un’ulteriore e nuova violazione della stessa specie, la sanzione aumenta “fino al doppio”. La sanzione sarà, però, anche calibrata sulla base delle condotte e delle modalità di cui le violazioni vengono commesse. In relazione a ciò la sanzione può essere ridotta fino a un quarto o aumentata fino alla metà, in situazioni di particolare gravità.

L’articolo riporta un’altra novità, introducendo il “cumulo giuridico“: chi commette “in progressione o con la medesima risoluzione più violazioni” sconterà solamente la più grave, maggiorata.

Le misure riportate, in particolare in queste modifiche, e più in generale in tutto il decreto, sono volte alla graduale riduzione delle sanzioni tentando di attenuarne il carico e portandolo ai livelli degli altri Stati Europei.

Sitografia

www.redigo.info

www.fiscooggi.it

DECRETO LEGISLATIVOn. 87revisionesistema sanzionatorio tributario
CCNL Contoterzismo in agricoltura: rinnovato il quadriennio 2024-2027
inbreve. VeRA INPS: la nuova funzione del pre-DURC
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