La procedura di applicazione della ritenuta sugli interessi relativi ai finanziamenti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato è compatibile con i principi del diritto comunitario? Con norma di comportamento n. 225/2024, l’AIDC analizza tale interrogativo richiamando, anzitutto, l’art. 26, co. 5, DPR 600/73, che prevede che gli interessi percepiti da non residenti, compresi quelli realizzati nell’esercizio di attività commerciale non riferibili a una stabile organizzazione in Italia, sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 26%. Questa aliquota, in applicazione delle Convezioni contro le doppie imposizioni internazionali, può essere ridotta. Se ne può anche essere dispensati al ricorrere di determinati presupposti, previsti dalla Direttiva 2003/49/Ce.
Residenti e non: posizione analoga
La norma di comportamento qui a commento precisa che il principio di proporzionalità (art. 5, TFUE) implica che anche per la tassazione degli interessi é necessario il rispetto del principio di libera prestazione di servizi secondo cui, in merito alle spese professionali direttamente connesse all’attività esercitata, i prestatori residenti e quelli non residenti sono posti in una situazione analoga. L’applicazione della ritenuta agli interessi percepiti dai soggetti non residenti – diversamente da quanto attualmente avviene per il soggetto residente – produce, perciò, un effetto discriminatorio rispetto a questi ultimi.
Il vantaggio fiscale della deduzione dovrebbe, cioè, riguardare non solo le spese professionali per le quali è relativamente facile stabilire il nesso diretto con il finanziamento (spese di viaggio, alloggio, consulenza legale e tributaria ecc.), ma anche quelle per le quali può risultare più difficile stabilire una stretta relazione con un determinato prestito finanziario (uno su tutti, gli oneri sostenuti dal mutuante per avere la provvista).
Redazione redigo.info

