L’Agenzia delle Entrate aveva contestato all’istante una serie di rilievi in materia di transfer pricing per le annualità riguardanti il 2014 fino al 2018. In particolar modo, tali contestazioni riguardavano la remunerazione riconosciuta all’istante per il passaggio della delega di gestione di un altro soggetto, avvenuta nel 2008 ma con riflessi per oltre 10 anni. L’istante aveva poi sottoscritto un documento con il secondo soggetto che ha avuto esecuzione con la definizione degli atti di conciliazione e di adesione relativi ai singoli periodi di imposta, appunto dal 2014 al 2018.
Il quesito dell’istante è relativo al corretto trattamento fiscale applicabile, ai fini IRES e IRAP, agli interessi passivi versati in relazione alle maggiori imposte definite a seguito di adesione. Con la Risposta n. 172 del 20 agosto 2024, l’Agenzia ha fornito la sua valutazione.
La risposta dell’Agenzia
Per rispondere all’istante, l’Agenzia delle Entrate ha riportato alcuni documenti, di seguito riportati:
- Riposta ad interpello n. 541 del 2022 con la quale è stato definito che la deducibilità delle imposte “deve essere determinata solo applicando le modalità di calcolo dettate dal TIUR al loro ammontare complessivo, indipendentemente dal fatto aziendale che li ha generati o alla deducibilità del costo al quale sono collegati”;
- Risoluzione n. 178 del 2001 che afferma che “l’articolo 63 del TIUR non pone alcun limite alla deducibilità degli interessi passivi in funzione dell’evento cui gli stessi sono collegati o dalla natura dell’onere cui essi sono accessori”;
Considerato il sistema normativo proposto dal TIUR (articolo 63 – attuale 96), che riconosce l’autonomia della funzione degli interessi passivi, la loro deducibilità deve essere determinata solo tramite le modalità di calcolo determinate sull’ammontare complessivo. Dunque, l’Agenzia delle Entrate concorda per la deducibilità dell’istante, relativamente all’autonomia degli interessi passivi per il TIUR.
Redazione redigo.info

