I contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.128, che:
– ravvisano omissioni o irregolarità commesse nell’applicazione delle disposizioni tributarie rilevanti sulla determinazione e sul pagamento dei tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate;
– intendono regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni dell’Amministrazione finanziaria,
possono provvedere spontaneamente a sanare la violazione commessa utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso guidato nell’ambito dell’adempimento collaborativo.
La relativa procedura viene indicata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con un decreto (n. 126 del 31.7.2024) – G.U. n. 212 del 10 settembre 2024 – che reca il Regolamento che la disciplina.
Con la pubblicazione, ci si avvicina decisamente all’assetto definitivo del nuovo regime di cooperative compliance, come voluto dal legislatore con la legge delega dello scorso anno (n. 111/2023). Le regole di accesso e permanenza si concretizzano.
Procedura speciale, non più ordinaria
E’ noto agli addetti che il ravvedimento non è più ordinario. Esiste una procedura speciale di regolarizzazione, sfruttabile dai contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo (Cooperative compliance), che contiene elementi originali:
– contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria;
– articolazione del procedimento in termini nuovi, estranei alla procedura ordinaria
Il ravvedimento del 2024 ha, così, immesso nell’ordinamento tributario una procedura puntuale, garantendo al contribuente – limitatamente ai “periodi di applicazione del regime di adempimento collaborativo”, benché soggetto alle consuete attività di accertamento sui periodi d’imposta interessati dalla regolarizzazione guidata – di operare la correzione “d’intesa” con l’Amministrazione finanziaria, usando uno schema di ricalcolo (o “atto di ricalcolo”, se emesso all’esito di una procedura di contraddittorio discrezionale) di imposte, sanzioni ed interessi interdipendente con la violazione denunciata, presentando una comunicazione qualificata (strumento ideale e ordinariamente adottato per la rappresentazione rapida e completa dei rischi fiscali associati e delle operazioni che rientrerebbero nella pianificazione fiscale aggressiva).
Per concludere, la procedura assume natura “concordata” da questi, nuovi e fondamentali, passaggi:
– avvio (con l’interlocuzione);
– articolazione (prevedendo, come detto, rigidi e precisi termini procedimentali che, però, non condizionano l’ammontare delle riduzioni sanzionatorie;
– definizione (mediante versamento entro termini decisi dall’Agenzia delle Entrate nell’atto di ricalcolo.
Nel rispetto totale della compliance ottenuta con il ravvedimento 2024, la volontà del contribuente di regolarizzare la posizione non viene comunicata agli Uffici agenziali con anticipo e non é supportata dal confronto con l’Amministrazione.
Redazione redigo.info

