Con il decreto legge n. 131/2024 si modifica la disciplina sanzionatoria riguardante l'abuso di utilizzo dei contratti a termine. La nuova normativa apporta novità al vecchio decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Con la pubblicazione in GU del decreto legge n. 131 del 16 settembre 2024 viene modificata la disciplina sanzionatoria sull’utilizzo eccessivo dei contratti a tempo determinato. A comunicarlo anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota dedicata.
Novità sulla disciplina sanzionatoria
Il decreto legge interviene sulla norma a seguito della procedura d’infrazione n. 2014/4231, con la quale l’Unione Europea ha ritenuto non corretto il recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l’utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.
Le modifiche applicate sono conseguenti al parere della Commissione europea, la quale dichiarava che la normativa nazionale non preveniva, né sanzionava in misura sufficiente l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a termine applicati nei settori privato e pubblico.
Indennità e ruolo del giudice
Ora si è così proceduto: in caso di danno provato conseguente all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, il giudice stabilisce un’indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.
Resta ferma, comunque, la possibilità per il giudice di stabilire l’indennità in misura superiore, qualora il lavoratore dimostri di aver subito un maggior danno.
L’ultima modifica intervenuta è l’abrogazione del comma 3 dell’articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che sanciva, in presenza di contratti collettivi che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, la riduzione alla metà del limite massimo (12 mesi) dell’indennità prevista. Ora non più applicabile.
Melania Baroncini
Redazione redigo.info

