Pubblicato nel Pronto Ordini del Consiglio Nazionale dei Dottori Commerciali e degli Esperti contabili un documento 84-2024, del 19 settembre 2024, relativo alla corretta modalità da seguire in caso di sospensione di provvedimenti impugnati. Un iscritto, sanzionato con sospensione di due mesi dall’esercizio della professione per inadempimento dell’obbligo formativo, ha presentato ricorso chiedendo la sospensione della decisione del Collegio di Disciplina Territoriale nell’attesa della decisione del Consiglio Nazionale in merito.
Si chiede, dunque, quale sia l’organo di competenza al quale l’iscritto e il Collegio devono attenersi.
La risposta del P.O.
L’ istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato può essere proposta unitamente al ricorso medesimo o separatamente rispetto ad esso e la competenza a pronunciarsi in merito alla stessa proposta è attribuita in via esclusiva al Consiglio di Disciplina Nazionale, in qualità di organo amministrativo di secondo grado.
L’istanza di sospensione, osserva infine il CNDCEC, deve essere proposta dal ricorrente all’attenzione del Consiglio di disciplina nazionale, anche tramite il Consiglio di disciplina territoriale. Sarà dunque compito del Consiglio o del Collegio di disciplina territoriale trasmettere per competenza l’eventuale istanza di sospensiva al Consiglio di disciplina nazionale.
Redazione redigo.info

