E’ appena entrato in vigore (1° ottobre 2024), il Decreto interministeriale dell’11 giugno 2024 di modifica delle modalità di versamento dell’esonero autocertificato.
Abroga e sostituisce il Decreto del 10 marzo 2016, concernente le modalità di versamento del contributo esonerativo cui sono tenuti i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che autocertificano l’esonero dall’obbligo di assunzione (articolo 3, Legge n. 68 del 1999), per quanto concerne gli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato.
Pagamenti da esonero autocertificato: la procedura sarà attiva dal 3 ottobre
Attenzione, però, che la nuova procedura integrata con la piattaforma PagoPA per i versamenti dovuti per la fruizione dell’esonero autocertificato sarà operativa a partire dal 3 ottobre 2024, a causa dello svolgimento delle attività di aggiornamento dei sistemi informatici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; pertanto, la compilazione dell’autocertificazione sarà possibile soltanto da quella data.
Per avere informazioni di dettaglio sulle novità introdotte, si prenda visione della Nota n. 15466 MLPS.
L’esonero riguarda l’obbligo di assunzione di lavoratori disabili da parte di aziende impiegate in lavorazioni ad alto rischio. Il Decreto interministeriale (MLPS/MEF), indica come procedere ai datori che intendono avvalersi di tale esonero; essi:
- sono tenuti a presentare un’autocertificazione telematica tramite la banca dati del collocamento mirato;
- sono tenuti ad un pagamento, dovuto a titolo di contributo esonerativo, pari a 39,21 euro giornalieri per ciascun lavoratore disabile non assunto.
L’autocertificazione di esonero lavoratori
Così, datori di lavoro privati ed enti pubblici sono tenuti a presentare, entro 60 giorni dall’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità, una apposita autocertificazione con la quale richiedere l’esonero dall’obbligo di assunzione in caso di lavorazioni con rischi elevati. La comunicazione deve avvenire in via esclusivamente telematica con la compilazione del documento sul portale “Servizi lavoro” del MLPS, accedendo tramite SPID o CIE.
Ove i datori di lavoro beneficino già dell’esonero, la presentazione dell’autocertificazione deve essere trasmessa entro il 31 ottobre 2024, per mantenere il regime di continuità con il trimestre precedente.
I dati da dichiarare sono:
- la base di computo;
- il numero di lavoratori con disabilità occupati;
- il numero degli addetti impegnati in lavorazioni ad alto rischio;
- la quota di esonero.
Ma quest’ultima, la quota di esonero, non può essere superiore:
- alla differenza tra quota netta e quota di riserva;
- alla differenza tra quota di riserva e numero di lavoratori con disabilità occupati;
- al limite massimo, diminuito della percentuale della quota di riserva esonerato.
Il versamento al Fondo
Dopo aver provveduto all’autocertificazione, i datori versano al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un importo pari a 39,21 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non assunto. L’importo, calcolato sulla base di 5 giorni lavorativi settimanali, dunque 22 giorni mensili, è pari a 2.587,86 euro a trimestre per ogni lavoratore esonerato dichiarato dall’autocertificazione.
I pagamenti andranno effettuati tramite gli avvisi generati dalla Piattaforma PagoPa, con cadenza trimestrale, entro il 10 del primo mese del trimestre indicato.
Redazione redigo.info

