Dopo la pubblicazione del decreto Omnibus, anche l’Agenzia delle Entrate ha reso note tutte le delucidazioni del caso “Bonus Natale” attraverso:
- la circolare n. 19 del 10 ottobre 2024;
- il comunicato del 10 ottobre 2024, pubblicato tramite il portale istituzionale dell’Agenzia.
Il bonus, erogato in favore di dipendenti in possesso di alcuni specifici requisiti di reddito e familiari, ha un importo massimo di 100 euro e sarà versato direttamente in busta paga con la tredicesima mensilità da parte del datore di lavoro.
La circolare fornisce le istruzioni per i datori di lavoro che erogano il bonus e il modo in cui questo deve essere parametrato ai giorni di lavoro. Non cambiano, invece, l’erogazione in base al tipo di contratto: a tempo indeterminato, indeterminato o part-time.
Requisiti di accesso al Bonus Natale
L’indennità spetta ai lavoratori dipendenti che soddisfano i seguenti requisiti:
- avere un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nel corso del 2024 (nel calcolo non rientrato il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze);
- avere il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio fiscalmente a carico (quindi con redditi complessivi totali, tra tutti i membri del nucleo familiare, non superiori a 2.840,51 euro al 2024);
- avere un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente.
In presenza di un nucleo familiare omogenitoriale, anche in casi di affido esclusivo o non riconoscimento del figlio, il bonus spetta al dipendente con almeno un figlio fiscalmente a carico.
Adempimenti del dipendente e del datore di lavoro
Il lavoratore dipendente deve fare richiesta scritta al proprio datore di lavoro, nella quale dichiara di possedere i requisiti stabiliti per ottenere il contributo. La richiesta deve contenere il codice fiscale del coniuge e dei figli (o dei soli figli in caso di famiglia omogenitoriale) tramite autocertificazione.
Il datore di lavoro riconosce il bonus unitamente alla tredicesima mensilità, dopo aver ricevuto da parte del dipendente la dichiarazione della sussistenza dei requisiti reddituali e familiari necessari per beneficiare dell’indennità e, dopo l’erogazione, è tenuto a conservare la documentazione comprovante l’avvenuta dichiarazione, ai fini di un possibile controllo da parte degli organi competenti.
Il sostituto d’imposta riconosce l’indennità e le somme erogate sono recuperate, dal giorno successivo, sotto forma di credito da utilizzare in compensazione. Sarà prossimamente pubblicata un’apposita risoluzione con il codice tributo da utilizzare per la compensazione.
Casi particolari
Qualora il lavoratore, anche possedendo i requisiti per l’accesso al bonus, abbia percepito redditi da lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di sostituto d’imposta (come il lavoratore domestico), potrà beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024, da presentare nel 2024.
Conseguentemente, anche chi ha cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024 e, dunque, non percepirà tredicesima, recupererà, qualora siano soddisfatti i requisiti, con la dichiarazione dei redditi.
Nel caso in cui il lavoratore abbia beneficiato dell’indennità in assenza dei requisiti imposti, l’ammontare del bonus dovrà essere restituito.
Redazione redigo.info

