Pubblicato il decreto che adegua la normativa al Regolamento Europeo 2022/868 del 30 maggio 2022 relativo alla governance europea dei dati, che in Italia sarà gestito dall’AgID: il Data governance act. Il regolamento organizza e gestisce il riutilizzo dei dati pubblici e protetti, regolamentando gli intermediari di dati e incoraggiando la condivisione dei dati a fini altruistici.
Il decreto in oggetto, in vigore dal 25 del mese, designa l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) quale organo competente per i servizi di intermediazione dei dati, in collaborazione con:
- l’Agenzia della cybersicurezza nazionale (ACN);
- l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCOM);
- il Garante per la protezione dei dati personali.
I compiti svolti dall’AgID, in collaborazione con le agenzie sopracitate, possono essere riassunti nei seguenti punti:
- stabilire le disposizioni tecniche ed organizzative per facilitare lo scambio di dati e di informazioni;
- provvedere al monitoraggio e al controllo dei fornitori dei servizi di intermediazione dei dati, in conformità con le prescrizioni del Regolamento;
- assistere gli enti pubblici nell’utilizzo dei dati;
- rappresenta lo sportello unico, come punto d’accesso alle funzioni di implementazione dati.
Le sanzioni imposte dall’AgID
Le sanzioni amministrative potranno variare tra un minimo di 10.000 euro e un massimo di 100.000 euro e si riferiranno alle seguenti violazioni:
- violazioni degli obblighi in materia di trasferimento dati a paesi terzi;
- violazioni riferiti all’obbligo di notifica dei dati;
- violazioni per le condizioni di fornitura dati;
- violazioni relative alla registrazione come organizzazione per l’altruismo dei dati.
Tutte le violazioni citate saranno calibrate tenendo conto della natura, della gravità, dell’entità e della durata della violazione. Inoltre, terranno memoria di qualsiasi azione intrapresa dal fornitore di servizi di intermediazione, qualsiasi precedente violazione, i possibili vantaggi finanziari ottenuti dalla violazione e, infine, eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti del caso.
Redazione redigo.info

