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  Economia  Successioni, cambia l’imposta nel Tus
EconomiaFisco

Successioni, cambia l’imposta nel Tus

redazioneredazione—Ottobre 15, 2024
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Con il neonato Decreto legislativo n. 139/2024 sulle imposte di registro, successioni e donazioni, Bollo, servizi ipotecari e catastali, frutto della Legge delega di riforma fiscale (n. 111/2023), un intervento corposo interessa l’imposta sulle successioni, partendo dalla revisione del Tus (D.lgs. n. 346/1990) che prevede un sistema di autoliquidazione dell’imposta.

Tus. Il vecchio e il…nuovo

Parafrasando il capolavoro di E. Hemingway misuriamo qui il vecchio, dato dalle regole del Tus, e il nuovo, stabilito dal Decreto 139/2024:

Vecchio (Tus)
per le successioni aperte fino al 31 dicembre 2024  
Nuovo (D.lgs. n. 139/2024)
per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025
  Il contribuente presenta la dichiarazione di successione all’Ufficio competente. L’Ufficio liquida l’imposta principale. L’Avviso viene notificato al contribuente entro tre anni (termine decadenziale) dalla data di presentazione della dichiarazione di successione o della dichiarazione sostitutiva o integrativa. Se l’Ufficio ritiene che la dichiarazione ricevuta sia incompleta o infedele, procede alla rettifica** e alla liquidazione della maggiore imposta complementare, notificando con avviso al contribuente entro due anni (termine decadenziale) dal pagamento dell’imposta principale*. Ove la dichiarazione sia stata omessa, l’imposta viene accertata e liquidata d’ufficio.  Il contribuente liquida l’imposta in base alla dichiarazione di successione. In caso di presentazione di dichiarazione sostitutiva od integrativa, l’imposta viene nuovamente autoliquidata. Il pagamento della cifra risultante dalla dichiarazione va effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. Entro il medesimo termine (90 giorni), il contribuente può alternativamente pagare l’imposta sulle successioni autoliquidata nella misura non inferiore al 20 per cento, e, per l’importo rimanente, in otto rate trimestrali (ovvero 12, se esso supera i 20 mila euro). La rateizzazione è possibile solo per importi superiori a mille euro. Il termine di liquidazione e versamento delle imposte ipotecaria e catastale resta perentorio: entro la data di presentazione della dichiarazione di successione.
*imposta principale: é l'imposta autoliquidata dai contribuenti o liquidata dall'Ufficio sulla base della dichiarazione **imposta complementare: é l'imposta, o maggiore imposta, liquidata dall'Ufficio sulla base di accertamento o rettifica. Vi confluisce l'imposta suppletiva, che pertanto cessa di esistere

L’erede unico

Una novità tocca l’erede unico con età fino a 26 anni: se vi sono beni immobili nell’asse ereditario, gli intermediari finanziari – anche prima che venga presentata la dichiarazione di successione – devono permettere lo svincolo delle attività cadute in successione, limitatamente al valore necessario all’erede per versare le imposte catastali, ipotecarie e di bollo.

Segue il controllo della regolarità dell’autoliquidazione di imposte e tasse, dei versamenti e della loro conformità con quanto dichiarato. In tale sede, saranno corretti eventuali errori di calcolo o materiali commessi durante la determinazione della base imponibile o dell’imposta dovuta.

In presenza di maggiore imposta dovuta, l’Ufficio procede a notifica di apposito avviso di liquidazione con termine decadenziale di due anni, con invito al pagamento di:

  • maggiore imposta principale dovuta;
  • sanzione pecuniaria (30 per cento del non versato);
  • interessi (decorrenti dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata).

Procedura di invio

La presentazione della dichiarazione dovrà avvenire per sola via telematica, attraverso modalità fissate con provvedimento direttoriale delle Entrate, eccezion fatta per i non residenti, che possono spedirla con raccomandata o mezzi equipollenti, purché risulti la data di spedizione (in tale circostanza, data di presentazione e data di spedizione coincideranno).

Alla dichiarazione di successione non vanno più allegati gli estratti catastali degli immobili ivi indicati. I relativi dati verranno acquisiti d’ufficio dall’Amministrazione finanziaria.

Redazione redigo.info

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