Con un documento di prassi (risoluzione n. 50 del 17.10.2024), le Entrate anticipano il provvedimento attuativo del ravvedimento operoso collegato al Concordato Preventivo Biennale, istituendo intanto i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva, necessaria al perfezionamento del ravvedimento stesso. Qui i codici e le ipotesi su cosa fare per evitare notifiche.
I codici
Per pagare la sostitutiva, questi i codici tributo:
– “4074” per i soggetti persone fisiche (imposte dirette e addizionali) – esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con indicazione dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento;
– “4075” per i soggetti diversi dalle persone fisiche (imposte dirette e addizionali) – esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con indicazione dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento;
– “4076” (imposta sostitutiva dell’IRAP) – indicato nella sezione “Regioni” unitamente al codice regione, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento.
In caso di versamento rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.“ è valorizzato nel formato “NNRR”; in caso di pagamento in un’unica soluzione, il campo è valorizzato con “0101”.
Il versamento degli interessi dovuti è eseguito con codice “1668”, in caso di utilizzo dei codici tributo “4074” e “4075”; con codice “3805”, in caso di utilizzo del codice tributo “4076”.
Le ipotesi
Due le ipotesi, che si concretizzano nel versamento:
a. con unica soluzione, ovvero
b. rateale (nel qual caso, versata la prima rata e “attivato” il piano di rateizzazione, si dovrebbe attivare la “protezione fiscale”. Se è vero, infatti, che il ravvedimento non si perfeziona se non pagando fino all’ultima rata, è parimenti vero che la rateazione del dovuto (senza che intervenga la decadenza del piano rateale), esplica immediatamente effetti di “riparo” da accertamenti, inibendo in un certo senso l’azione del Fisco.
Opposto è il discorso quando la corresponsione, che sia in unica soluzione o della prima rata, delle imposte sostitutive avvenga dopo notificati i PVC (atti procedimentali contenenti i rilievi dell’Amministrazione finanziaria). In questa fase, ancora non vengono indicate eventuali maggiori imposte da versare, con sanzioni ed interessi ma, piuttosto, viene notificato al contribuente un documento con rilievi che porteranno alla probabile emissione di un avviso di accertamento.
In tali ipotesi, il “regime del ravvedimento” non si perfeziona. Se, perciò, il contribuente aderisce al CPB nell’ottica di usufruire del ravvedimento operoso, e si attende il 31 marzo 2025 per pagare integralmente l’imposta sostitutiva dovuta o le rate del piano di rateazione (anche una, la prima), deve considerare l’eventualità che gli venga precluso l’accesso a detto regime qualora, durante tale lasso temporale, si verifichi la notifica di un PVC.
Cosa è meglio fare?
Valutazioni di convenienza sono, a questo punto, per il contribuente un utile sostegno nella scelta di procedere, previa adesione al CPB 2024, al pagamento del quantum anche avviando il piano di rateizzazione consentendosi egli, così, di evitare, nell’intervallo temporale intercorrente fino al 31 marzo p.v., che una intervenuta notifica invalidi il ravvedimento, pur avendo aderito al concordato.
Così è se vi pare.
Alessia Lupoi
Redazione redigo.info

