Pubblicato l’atteso decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, disciplinante la c.d. riduzione da attività economica sostanziale, o Sbie (Substance –Based Income Exclusion), ai fini dell’imposizione minima globale (Global minimum tax). Era già stato pubblicato sul sito istituzionale, il decreto attuativo 11 ottobre 2024 firmato dal viceministro Leo, due settimane fa.
E’ corredato dalla relazione illustrativa e da quella tecnica (Il dm 11.10.2024 non determina effetti di gettito ulteriori rispetto a quanto riportato nella Relazione tecnica del dlgs n. 209/2023, in quanto si limita ad adottare le disposizioni attuative della riduzione della base imponibile (SBIE) della Global
minimum tax già prevista dall’articolo 35 di tale dlgs, in conformità alle regole OCSE e alla direttiva 2022/2523) e dallo schema degli oneri informativi.
Il decreto tiene conto dei chiarimenti forniti nel Commentario alle Regole OCSE e nella Guida Amministrativa “Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Administrative Guidance on the Global Anti-Base Erosioin Model Rules (Pillar two)”, approvata dal Quadro Inclusivo sul BEPS il 13 luglio 2023, riguardanti l’importo del reddito che è possibile escludere dall’imposizione integrativa in quanto riferibile allo svolgimento, in un dato Paese, di un’attività economica sostanziale.
La norma non risolverebbe, però, tutti i dubbi interpretativi ancora aperti sul Pillar 2.
In ogni caso, rammentiamo che le regole sulla tassazione minima globale prevedono che i gruppi multinazionali, o grandi gruppi nazionali, garantiscano un livello impositivo minimo, riscuotendo una “Top-Up Tax” dalle imprese (Costituent Entities) o entità a controllo congiunto (Joint Ventures) rientranti nel perimetro di consolidamento e localizzate nelle giurisdizioni a bassa tassazione. La tassa va corrisposta se l’aliquota di tassazione effettiva (ETR), opportunamente determinata, è inferiore al minimum rate, fissato al 15%.
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La determinazione dell’imposizione integrativa si basa su questi passaggi:
1. aliquota di imposizione integrativa = aliquota minima d’imposta – aliquota di imposizione effettiva
2. profitto eccedente = reddito/perdita rilevante − riduzione basata sulla sostanza
3. imposizione integrativa per Paese = (aliquota di imposizione integrativa 𝑥 profitto eccedente) + imposta integrativa addizionale – imposta minima nazionale.
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Quale ratio dietro lo Sbie?
Lo Sbie è retto dalla logica di non penalizzare i gruppi che si stabiliscono in una giurisdizione a bassa imposizione con personale o beni fisici. Il che comporta che la riduzione venga calcolata sulla base di una percentuale:
a. dei costi (spese) del personale ammissibili, pari al 5% delle spese salariali ammissibili relative ai dipendenti ammissibili che esercitano la loro attività per il gruppo;
b. del valore delle immobilizzazioni materiali ammissibili.
Dalla somma della riduzione dei costi e dei valori di cui sopra deriva, dunque, la riduzione da attività economica sostanziale che, a regime, corrisponde al 5 per cento del valore contabile delle spese ammissibili.
a. La riduzione per spese salariali
E’ previsto che l’aliquota del 5% sia sostituita da percentuali di rendimento fisso più alte in fase di prima applicazione dell’imposizione integrativa, via via decrescenti per il decennio 2023-2032, sia per le immobilizzazioni materiali (dall’8% nel 2023 al 5,4% nel 2032), sia per le spese salariali (dal 10% nel 2023 al 5,8% nel 2032).
Il decreto appena include, tra i dipendenti ammissibili:
– i lavoratori part-time;
– i prestatori di lavoro indipendenti che partecipano alle attività ordinarie del gruppo multinazionale e nazionale, sotto sua direzione e controllo.
Il Commentario alle regole Ocse precisa: prestatori di lavoro indipendenti sono le persone fisiche, anche se assunte da una società che fornisce personale, sempre che le attività quotidiane si svolgano sotto la direzione e il controllo del gruppo.
Se il dipendente svolge più del 50% della propria attività nella giurisdizione del “datore di lavoro”, l’impresa o l’entità potrà computare, nel calcolo per l’esclusione, l’intera spesa salariale; viceversa, il calcolo della riduzione per spese salariali viene effettuato in base alla percentuale di tempo che i dipendenti trascorrono lavorando nel Paese in cui è situato il loro datore.
Va da ultimo detto che l’esclusione per le spese salariali ammissibili comprende, oltre alle spese per stipendi, le imposte, anche se afferenti ai fringe benefits, nonché i contributi di previdenza sociale a carico del datore di lavoro.
Le spese salariali ammissibili comprendono, invece, i “pagamenti basati” su azioni corrisposti a favore dei dipendenti ammissibili.
Redazione redigo.info

