Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’Interpello n. 6/2024, fornisce indicazioni e chiarimenti circa l’aggiornamento della formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il Consiglio nazionale degli ingegneri ha infatti avanzato l’istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione circa la cadenza di tale aggiornamento, ipotizzando:
- TESI A: la periodicità della formazione di aggiornamento del preposto, nonostante la perdurante mancata pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni, deve essere già considerata anticipata a due anni, come prescritto dal comma 7-ter, art. 37, D. Lgs. n. 81/2008;
- TESI B: resta valida e in vigore l’indicazione contenuta nell’Allegato A dell’Accordo Stato-Regioni del 2011, che prevede, in capo al preposto, un aggiornamento quinquennale.
Prendendo in considerazione diversi articoli del D. Lgs. n. 81/2008, la Commissione ha specificato che, per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti, bisogna attenersi a quanto disposto nell’Accordo Stato-Regioni del 2011, confermando perciò una cadenza dell’aggiornamento quinquennale.
L’aggiornamento periodico biennale, chiarisce la Commissione, sarà eventualmente subordinato all’adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, specificando che “In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021” e, inoltre, che “gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”.
Alessia A. Mirabella
Redazione redigo.info

